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Licenziamento: quando, come e da chi
Con il licenziamento
si produce una rottura del contratto di lavoro a tempo indeterminato
[21] e, di conseguenza, la cessazione
del rapporto di lavoro.
La cessazione del rapporto di lavoro pu avvenire per volontà
sia del lavoratore, sia del datore di lavoro. In entrambi i casi deve
essere dato alla controparte un congruo preavviso (i giorni di preavviso
vengono specificati dai contratti collettivi [23]).
Il licenziamento
attuato dal datore di lavoro pu avvenire solo se si presentano
le condizioni della giusta causa oppure del giustificato motivo.
Nel primo caso (giusta causa) il licenziamento si intende
come sanzione estrema rispetto ad una grave violazione da parte del lavoratore
delle proprie obbligazioni contrattuali ( Diritti e doveri
dei lavoratori [32]).
Nel secondo caso (giustificato motivo) il licenziamento
pu essere determinato da fattori non dipendenti né dal
lavoratore, né dal datore di lavoro (come ad esempio nel caso di
un periodo lunghissimo di malattia, oppure di una grossa crisi economica
dell’azienda).
Rispetto alle normative summenzionate i lavoratori godono di una oggettiva
maggiore tutela quando le aziende hanno più di 15 dipendenti.
Peraltro, si deve constatare che in generale i sistemi di garanzia, che
in passato limitavano fortemente la possibilità di licenziamento,
oggi tendono sempre più a contrarsi.
Ricorda
- durante
il periodo di prova [71] il
datore di lavoro pu licenziare quando vuole;
- successivamente
pu farlo solo per giusta causa o giustificato
motivo (tranne che in casi rari come ad esempio quello
dei lavoratori che hanno già raggiunto l’età
pensionabile, dei lavoratori a domicilio, dei dirigenti);
- il
licenziamento va sempre comunicato per iscritto;
- se
si ritiene il licenziamento ingiusto, rivolgersi agli uffici
vertenze delle organizzazioni sindacali
[76], muniti della lettera di licenziamento.
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