Glossario # L
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Licenziamento: quando, come e da chi

Con il licenziamento si produce una rottura del contratto di lavoro a tempo indeterminato  [21] e, di conseguenza, la cessazione del rapporto di lavoro.
La cessazione del rapporto di lavoro pu avvenire per volontà sia del lavoratore, sia del datore di lavoro. In entrambi i casi deve essere dato alla controparte un congruo preavviso (i giorni di preavviso vengono specificati dai contratti collettivi  [23]).

Il licenziamento attuato dal datore di lavoro pu avvenire solo se si presentano le condizioni della giusta causa oppure del giustificato motivo.
Nel primo caso (giusta causa) il licenziamento si intende come sanzione estrema rispetto ad una grave violazione da parte del lavoratore delle proprie obbligazioni contrattuali (  Diritti e doveri dei lavoratori [32]).
Nel secondo caso (giustificato motivo) il licenziamento pu essere determinato da fattori non dipendenti né dal lavoratore, né dal datore di lavoro (come ad esempio nel caso di un periodo lunghissimo di malattia, oppure di una grossa crisi economica dell’azienda).
Rispetto alle normative summenzionate i lavoratori godono di una oggettiva maggiore tutela quando le aziende hanno più di 15 dipendenti.
Peraltro, si deve constatare che in generale i sistemi di garanzia, che in passato limitavano fortemente la possibilità di licenziamento, oggi tendono sempre più a contrarsi.

Ricorda

    • durante il periodo di prova  [71] il datore di lavoro pu licenziare quando vuole;
    • successivamente pu farlo solo per giusta causa o giustificato motivo (tranne che in casi rari come ad esempio quello dei lavoratori che hanno già raggiunto l’età pensionabile, dei lavoratori a domicilio, dei dirigenti);
    • il licenziamento va sempre comunicato per iscritto;
    • se si ritiene il licenziamento ingiusto, rivolgersi agli uffici vertenze delle organizzazioni sindacali  [76], muniti della lettera di licenziamento.