Glossario # L
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  Lavoro Parasubordinato  
     
 


Un problematico confine tra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente

Esistono, e sono sempre più frequenti, dei contratti di lavoro che comportano rapporti più o meno continuativi di collaborazione tra chi presta il proprio lavoro e chi commissiona quel lavoro. Si tratta di contratti come ad esempio il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il Contratto di prestazione d’opera, il Contratto di partecipazione in associazione; ed altri ancora (  Rapporti di collaborazione [74]).
Tali contratti si collocano in un’area piuttosto problematica ed incerta tra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Oggi quest’area tende ad essere identificata con il termine di lavoro "parasubordinato", che in realtà, in senso stretto, definisce condizioni più specifiche, ed è oggi all’attenzione del legislatore interessato a delinearne meglio i diritti e i doveri.
Le difficoltà derivano dal fatto che formalmente abbiamo a che fare con forme di lavoro autonomo  [72] che confinano in modo prossimo con il lavoro subordinato. Naturalmente l’applicazione di contratti di lavoro autonomo trova ragione in alcuni vantaggi per le parti (e soprattutto per i datori di lavoro): le entrate economiche derivanti da tali prestazioni sono sostanzialmente parificate a quelle del lavoro autonomo (  IRPEF [50]); inoltre non vengono applicate le "regole del gioco" valide nel caso del contratto di lavoro subordinato  [25], bensì valgono i principi del lavoro autonomo.
Perci, da un lato, chi presta il lavoro secondo queste modalità dovrebbe avere maggiore libertà nell’organizzare la propria attività; dall’altro, questi è soggetto a maggiori rischi, minori tutele e maggiori oneri, rispetto al lavoratore dipendente.
Il problema è che questi contratti non vengono stipulati solo da professionisti (interpreti, giornalisti, programmatori di software, consulenti aziendali, venditori esperti, ecc.) che hanno un’attività consolidata e diversificata (cioè hanno un buon giro d’affari e possono lavorare con diversi committenti).
Infatti, tali contratti vengono sottoscritti, in un numero crescente di occasioni, anche nel caso di prestazioni lavoro che di fatto si configurano come lavoro dipendente. Vale a dire, in situazioni in cui il lavoratore offre la propria collaborazione "come se" fosse stato assunto da dipendente, essendo soggetto alle direttive del datore di lavoro e non godendo di una reale autonomia (perché non ha vere alternative a quel lavoro e perché non pu organizzare liberamente la propria attività).
Questo accade molto spesso a giovani alle prime armi, con scarse esperienze professionali e nell’ambito di attività che non implicano sempre un elevato contenuto professionale (venditori a domicilio, traduttori, dattilografi, segretari, ecc.).
In questi casi il vero obiettivo del datore di lavoro è quello di eludere la normativa sul lavoro dipendente. Infatti, in tal modo, egli ha la possibilità di:

    • offrire retribuzioni più basse rispetto a quelle previste dai contratti collettivi;
    • evitare di doversi "sobbarcare" del tutto o in parte gli oneri previdenziali ed assicurativi (di cui deve invece farsi carico il lavoratore);
    • non avere sostanziali ostacoli nel procedere al "licenziamento".

La collaborazione coordinata e continuativa come esempio del parasubordinato

La situazione che il legislatore ha in mente quando si propone di intervenire sull’area del parasubordinato è quella del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che utilizzeremo come esempio di questa nuova forma di lavoro, rimandando alla scheda Rapporti di collaborazione per l’esame delle altre situazioni. Si tratta di un contratto quasi sempre stipulato con una scrittura privata, che dà vita ad un rapporto di lavoro che viene definito appunto parasubordinato. Infatti il collaboratore offre la propria prestazione, prevalentemente di natura personale, in modo continuativo ed in modo coordinato, cioè nel quadro delle esigenze organizzative e produttive del committente.
Ci significa anche che egli pu usare le attrezzature possedute dal committente, possono essere concordate un certo numero di ore lavorative settimanali o mensili e pu anche essere pattuito un corrispettivo mensile.
Tuttavia tutto ci dovrebbe avvenire in modo che non vi sia alcun vincolo di subordinazione. Il collaboratore deve svolgere il proprio lavoro in piena autonomia, non avendo alcun obbligo di sottostare alle direttive del committente, né riguardo agli orari di lavoro, né riguardo ad eventuali mansioni.
Il collaboratore non deve avere la partita IVA  [52] e quindi il pagamento del corrispettivo alle sue prestazioni non è soggetto a questa imposta, se l’attività stessa non è prestata abitualmente (vedi per anche gli obblighi fiscali).
Su di esso invece grava l’imposta sul reddito, vale a dire l’IRPEF  [50]. A questo titolo, viene trattenuta dal committente (e successivamente versata all’Erario) la ritenuta d’acconto che normalmente corrisponde al 20% dell’emolumento dovuto.
Questo tipo di regime fiscale vale per tutti i contratti che stiamo esaminando in questa scheda (quindi anche per quelli successivi). Si rammenti che nell’occasione della denuncia dei redditi (  IRPEF [50]) la ritenuta d’acconto deve essere certificata. Eventualmente, se il totale dei redditi accumulati nel corso dell’anno fiscale supera una certa soglia, si deve procedere anche ad un versamento d’imposta integrativo. Il committente è anche tenuto a rilasciare la certificazione attestante la ritenuta d’acconto operata. Il prestatore di lavoro parasubordinato dovrà altresì produrre la sua dichiarazione dei redditi per calcolare l’imposta a saldo (o il rimborso) dovuti. Se possiede la partita IVA è in quella sede che egli potrà dedurre le spese inerenti lo svolgimento della sua attività per calcolare il reddito imponibile effettivo. Perci bisogna valutare attentamente, anche con il consiglio di qualche esperto amico, la decisione di aprire o meno la partiva IVA per sviluppare il proprio lavoro parasubordinato.
Infine bisogna ricordare che chi sottoscrive un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (e non appartiene ad alcun albo professionale) deve iscriversi all’INPS  [46]. In seguito a ci vanno versati a fini pensionistici il 12% degli emolumenti. Di tale somma deve farsi carico per i due terzi il committente, e per un terzo il collaboratore. Da questo punto di vista il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa garantisce un minimo di copertura pensionistica, avvicinandosi in questo senso alla figura del lavoratore dipendente.