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Un problematico confine tra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente
Esistono,
e sono sempre più frequenti, dei contratti di lavoro che comportano
rapporti più o meno continuativi di collaborazione tra chi
presta il proprio lavoro e chi commissiona quel lavoro. Si tratta di contratti
come ad esempio il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
il Contratto di prestazione d’opera, il Contratto di partecipazione
in associazione; ed altri ancora ( Rapporti di collaborazione
[74]).
Tali contratti si collocano in un’area piuttosto problematica ed incerta
tra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Oggi quest’area
tende ad essere identificata con il termine di lavoro "parasubordinato",
che in realtà, in senso stretto, definisce condizioni più
specifiche, ed è oggi all’attenzione del legislatore interessato
a delinearne meglio i diritti e i doveri.
Le difficoltà derivano dal fatto che formalmente abbiamo a che
fare con forme di lavoro autonomo [72] che
confinano in modo prossimo con il lavoro subordinato. Naturalmente
l’applicazione di contratti di lavoro autonomo trova ragione in alcuni
vantaggi per le parti (e soprattutto per i datori di lavoro): le entrate
economiche derivanti da tali prestazioni sono sostanzialmente parificate
a quelle del lavoro autonomo ( IRPEF [50]);
inoltre non vengono applicate le "regole del gioco" valide nel caso del
contratto di lavoro subordinato [25], bensì
valgono i principi del lavoro autonomo.
Perci, da un lato, chi presta il lavoro secondo queste modalità
dovrebbe avere maggiore libertà nell’organizzare la propria attività;
dall’altro, questi è soggetto a maggiori rischi, minori tutele
e maggiori oneri, rispetto al lavoratore dipendente.
Il problema è che questi contratti non vengono stipulati solo da
professionisti (interpreti, giornalisti, programmatori di software, consulenti
aziendali, venditori esperti, ecc.) che hanno un’attività consolidata
e diversificata (cioè hanno un buon giro d’affari e possono lavorare
con diversi committenti).
Infatti, tali contratti vengono sottoscritti, in un numero crescente di
occasioni, anche nel caso di prestazioni lavoro che di fatto
si configurano come lavoro dipendente. Vale a dire, in situazioni in cui
il lavoratore offre la propria collaborazione "come se" fosse stato assunto
da dipendente, essendo soggetto alle direttive del datore di lavoro e
non godendo di una reale autonomia (perché non ha vere alternative
a quel lavoro e perché non pu organizzare liberamente la
propria attività).
Questo accade molto spesso a giovani alle prime armi, con scarse esperienze
professionali e nell’ambito di attività che non implicano sempre
un elevato contenuto professionale (venditori a domicilio, traduttori,
dattilografi, segretari, ecc.).
In questi casi il vero obiettivo del datore di lavoro è quello
di eludere la normativa sul lavoro dipendente. Infatti, in tal modo, egli
ha la possibilità di:
- offrire
retribuzioni più basse rispetto a quelle previste dai
contratti collettivi;
- evitare
di doversi "sobbarcare" del tutto o in parte gli oneri previdenziali
ed assicurativi (di cui deve invece farsi carico il lavoratore);
- non
avere sostanziali ostacoli nel procedere al "licenziamento".
La collaborazione
coordinata e continuativa come esempio del parasubordinato
La situazione
che il legislatore ha in mente quando si propone di intervenire sull’area
del parasubordinato è quella del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, che utilizzeremo come esempio di questa
nuova forma di lavoro, rimandando alla scheda Rapporti di collaborazione
per l’esame delle altre situazioni. Si tratta di un contratto quasi sempre
stipulato con una scrittura privata, che dà vita ad un rapporto
di lavoro che viene definito appunto parasubordinato.
Infatti il collaboratore offre la propria prestazione, prevalentemente
di natura personale, in modo continuativo ed in modo coordinato, cioè
nel quadro delle esigenze organizzative e produttive del committente.
Ci significa anche che egli pu usare le attrezzature possedute
dal committente, possono essere concordate un certo numero di ore lavorative
settimanali o mensili e pu anche essere pattuito un corrispettivo
mensile.
Tuttavia tutto ci dovrebbe avvenire in modo che non vi sia alcun
vincolo di subordinazione. Il collaboratore deve svolgere il proprio
lavoro in piena autonomia, non avendo alcun obbligo di sottostare alle
direttive del committente, né riguardo agli orari di lavoro, né
riguardo ad eventuali mansioni.
Il collaboratore non deve avere la partita IVA [52]
e quindi il pagamento del corrispettivo alle sue prestazioni non è
soggetto a questa imposta, se l’attività stessa non è prestata
abitualmente (vedi per anche gli obblighi fiscali).
Su di esso invece grava l’imposta sul reddito, vale a dire l’IRPEF
[50]. A questo titolo, viene trattenuta dal committente
(e successivamente versata all’Erario) la ritenuta d’acconto
che normalmente corrisponde al 20% dell’emolumento dovuto.
Questo tipo di regime fiscale vale per tutti i contratti che stiamo esaminando
in questa scheda (quindi anche per quelli successivi). Si rammenti che
nell’occasione della denuncia dei redditi ( IRPEF
[50]) la ritenuta d’acconto deve essere certificata. Eventualmente,
se il totale dei redditi accumulati nel corso dell’anno fiscale supera
una certa soglia, si deve procedere anche ad un versamento d’imposta integrativo.
Il committente è anche tenuto a rilasciare la certificazione attestante
la ritenuta d’acconto operata. Il prestatore di lavoro parasubordinato
dovrà altresì produrre la sua dichiarazione dei redditi
per calcolare l’imposta a saldo (o il rimborso) dovuti. Se possiede la
partita IVA è in quella sede che egli potrà dedurre le spese
inerenti lo svolgimento della sua attività per calcolare il reddito
imponibile effettivo. Perci bisogna valutare attentamente, anche
con il consiglio di qualche esperto amico, la decisione di aprire o meno
la partiva IVA per sviluppare il proprio lavoro parasubordinato.
Infine bisogna ricordare che chi sottoscrive un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa (e non appartiene ad alcun albo professionale)
deve iscriversi all’INPS [46]. In
seguito a ci vanno versati a fini pensionistici il 12% degli emolumenti.
Di tale somma deve farsi carico per i due terzi il committente, e per
un terzo il collaboratore. Da questo punto di vista il rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa garantisce un minimo di copertura pensionistica,
avvicinandosi in questo senso alla figura del lavoratore dipendente.
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