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L’esordio del lavoro in affitto
Il lavoro
interinale (detto anche lavoro in affitto) è una nuova formula
lavorativa introdotta dalla legge 196/1997, che ha in Italia ancora una
natura "sperimentale" prevedendo la legge stessa una verifica dell’istituto
da attuarsi ad un biennio dalla sua applicazione (sostanzialmente a fine
1999).
Nel suo primo anno di esistenza "regolare" il lavoro in affitto ha conosciuto
una sempre più vasta applicazione, nonostante la lentezza con cui
sono state promosse alcune discipline specifiche dell’istituto, demandate
alla contrattazione; sono stati circa 50.000 i lavoratori coinvolti nel
1998, prevalentemente nelle regioni del Centro-Nord dove si sono insediate
il maggior numero di filiali delle Agenzie di lavoro temporaneo
[4].
Il lavoro
interinale nella legge 196/1997
Il lavoro
interinale è disciplinato dalla legge 196/1997. Rappresenta la
maggiore novità introdotta nel mercato del lavoro italiano negli
ultimi anni. Si tratta di un rapporto contrattuale dipendente del tutto
atipico rispetto alle previsioni del codice civile. La natura del rapporto
è infatti trilaterale:
- il
lavoratore stabilisce un contratto di lavoro con l’Agenzia
(contratto per prestazioni di lavoro temporaneo), che
pu avere teoricamente caratteristica di contratto
a tempo indeterminato (e in questo caso pu non essere
scritto) o, come di fatto avviene sempre, di contratto a tempo
determinato, attivato in corrispondenza di una concreta possibilità
di collocamento (in questo caso il contratto deve essere scritto);
- l’Agenzia
sottoscrive un contratto di natura commerciale scritto (contratto
di fornitura di lavoro temporaneo) con l’impresa utilizzatrice,
presso la quale il lavoratore interinale viene inviato in
"missione";
- è
a questo punto, con l’invio del lavoratore all’azienda, che
si stabilisce di fatto il rapporto tra lo stesso e l’impresa
che ne utilizza e coordina le prestazioni.
Il contratto
per prestazioni di lavoro temporaneo, deve contenere:
- i
motivi del ricorso alla fornitura;
- l’indicazione
dell’impresa fornitrice e utilizzatrice;
- le
mansioni;
- l’eventuale
periodo di prova e la durata;
- luogo,
orario e trattamento economico e normativo della prestazione;
- data
di inizio e termine della prestazione;
- eventuali
misure di sicurezza necessarie.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, deve contenere:
- il
numero di lavoratori richiesti;
- le
mansioni cui saranno adibiti;
- gli
estremi dell’autorizzazione rilasciata all’Agenzia di fornitura;
- luogo,
orario e trattamento economico e normativo della prestazione;
- data
di inizio e termine della prestazione;
- eventuali
misure di sicurezza necessarie.
Quando
si pu ricorrere al lavoro interinale
Il lavoro
interinale è ammesso sulla base della legge 196/1997 in tre soli
casi:
- utilizzazione
temporanea di qualifiche non previste nei normali assetti
produttivi, che di fatto viene ad assumere anche la valenza
di inserimento temporaneo di lavoratori destinati a coprire
particolari esigenze indotte da picchi di produzione;
- sostituzione
di lavoratori assenti con diritto al mantenimento del posto
di lavoro;
- in
tutti i casi previsti dai contratti collettivi nazionali della
categoria di appartenenza delle imprese utilizzatrici, stipulati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
fatti salvi, ma più nella forma che nella sostanza,
i limiti posti dalla legge in ordine all’impossibilità
di inserire lavoratori per mansioni di "esiguo" contenuto
professionale e in funzione antisciopero.
Le condizioni
economiche e normative del lavoro interinale
Il lavoratore
interinale viene assunto e retribuito dall’impresa fornitrice (Agenzia).
Egli ha diritto per legge (e sulla base del primo Contratto collettivo
stipulato nel 1998 tra sindacati e associazioni rappresentative delle
Agenzie) ad un trattamento economico e normativo pari rispetto a quello
stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’impresa
utilizzatrice. Nel caso l’Agenzia assuma il lavoratore a tempo indeterminato
è tenuta inoltre a conferirgli anche un’indennità di disponibilità
nella misura e nella forma determinata dal Contratto collettivo summenzionato.
Questa previsione di equo trattamento del lavoratore interinale reca con
sé l’intenzione del legislatiore di non favorire abusi e discriminazioni.
Trattandosi di un istituto nuovo stanno per emergendo numerose
problematiche applicative concernenti particolari voci della retribuzione
(salario variabile, differito, ecc.) e particolari diritti che sarebbero
disattesi nel caso del lavoro interinale. Pertanto è bene tenere
gli occhi aperti e farsi rappresentare, in caso di problemi, dalle organizzazioni
sindacali che stanno nascendo per tutelare i diritti di questa categoria
di prestatori.
Altri
diritti del lavoratore interinale
Il lavoratore
interinale deve ancora ricordare almeno due suoi diritti fondamentali:
- in
primo luogo egli deve rivendicare il diritto, oltre che il
dovere, alla formazione; la legge 196/1997 stabilisce che
le Agenzie debbano versare il 5% della massa salariale attivata
in un Fondo a vantaggio della formazione dei lavoratori interinali;
questo fondo dovrà finanziare iniziative attivate sia
dalle aziende che da Enti pubblici e privati esterni, sulla
base di accordi quadro tra le parti sindacali e le organizzazioni
rappresentative delle Agenzie (una prima intesa sarà
raggiunta nel 1999); la formazione dovrà spaziare dalle
esigenze puntuali delle Agenzie, connesse alle mansioni dei
lavoratori presso le imprese utilizzatrici, alle esigenze
di perfezionamento professionale e di formazione continua
a sostegno della collocabilità che potranno essere
espresse dai lavoratori, anche per il tramite delle organizzazioni
di rappresentanza (sindacati);
- in
secondo luogo egli deve sapere di godere degli stessi diritti
sindacali dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle
aziende in cui opera: pu aderire a un sindacato, partecipare
alla sua attività, eleggere i suoi rappresentanti,
ecc.
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