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Di cosa si tratta
I lavori
socialmente utili (LSU) rappresentano un particolare strumento delle politiche
del lavoro, introdotto in Italia fin dagli anni ‘80, più volte
modificato attraverso successivi interventi legislativi. L’ultimo in ordine
di tempo, senza dubbio il più organico e completo, è rappresentato
dal D.Lgs. 468/97.
Si tratta di un’opportunità, offerta ad alcune categorie di disoccupati,
di effettuare un’esperienza lavorativa, e, nel contempo, di ricavare un
reddito, seppur di proporzioni abbastanza limitate. Tali lavoratori vengono
impiegati da amministrazioni pubbliche ed altri enti per la realizzazione
di opere o servizi utili alla collettività e spesso di carattere
innovativo. I costi dei lavoratori socialmente utili sono a carico dello
Stato, in particolare gravano sul Fondo per l’Occupazione.
La tipologia
dei lavori socialmente utili
I lavori
socialmente utili si suddividono in quattro principali tipologie:
A.
Lavori di pubblica utilità finalizzati ad una futura
attività imprenditoriale, di durata pari a dodici
mesi prorogabili al massimo per due periodi di sei mesi.
B.
Lavori socialmente utili inseriti in progetti di formazione
volti alla crescita professionale dei lavoratori coinvolti
nell’ambito di settori innovativi (durata massima: dodici
mesi).
C.
Lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti
straordinari della durata di sei mesi (rinnovabili per
altri sei).
D.
Prestazioni di attività socialmente utili da parte
di lavoratori in cassa integrazione Ü [15]
o in mobilità Ü [66].
I soggetti
promotori
I soggetti
che possono promuovere Lavori socialmente utili si dividono in due principali
categorie: da un lato enti ed amministrazioni pubbliche o a partecipazione
pubblica, dall’altro, cooperative sociali Ü [29]. Per quanto
riguarda gli enti pubblici, possono essere Enti promotori, ad esempio,
le Amministrazioni dello Stato, gli Istituti e le scuole di ogni ordine
e grado, le Università, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, le Camere di commercio, le Aziende sanitarie, ecc.
Come si è detto, i progetti LSU riguardano interventi che rivestono
un’utilità sociale, non rientrano nelle attività ordinarie
dei soggetti promotori e in larga parte rivestono un carattere di innovatività
e sperimentalità, riguardando ambiti normalmente non coperti dai
servizi esistenti. I settori di intervento possono concernere ad esempio
i servizi alla persona, l’ambiente, la conservazione dei beni culturali,
ecc.
I soggetti
impiegabili
Nell’ambito
degli LSU sono impiegabili le seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori
in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più
di 2 anni nelle liste di collocamento;
- iscritti
nelle liste di mobilità Ü [66];
- lavoratori
in cassa integrazione straordinaria Ü [15];
- gruppi
di lavoratori in esubero individuati sulla base di specifici
accordi;
- lavoratori
individuati dalle Commissioni regionali per l’impiego;
- detenuti
ammessi al lavoro esterno.
E’ interessante
notare che, fino ad alcuni anni fa, i lavori socialmente utili erano destinati
soltanto a lavoratori in cassa integrazione o in mobilità. Solo
nel corso degli anni ’90, sono stati inclusi tra i beneficiari anche i
disoccupati di lungo periodo ed i lavoratori in cerca di prima occupazione.
Grazie a tale apertura, i lavori socialmente utili sono diventati uno
strumento sempre più utilizzato anche dai giovani.
Procedure
di assegnazione dei lavoratori
I progetti
LSU vengono presentati dagli enti promotori all’Agenzia regionale per
l’Impiego Ü [2], la quale li approva e destina loro il finanziamento
richiesto, sulla base del punteggio acquisito e delle disponibilità
economiche.
Una volta approvati, i progetti possono partire e si procede all’assegnazione
dei lavoratori.
Per i lavoratori che non percepiscono alcuna indennità (quindi
disoccupati di lungo periodo, lavoratori in cerca di prima occupazione,
iscritti nelle liste di mobilità senza indennità) l’assegnazione
viene effettuata d’ufficio dall’Agenzia Regionale per l’Impiego. I lavoratori
assegnati vengono individuati tra coloro i quali dichiarano la propria
disponibilità a partecipare a progetti LSU. In alcuni casi l’Ente
promotore potrà procedere ad una verifica dell’idoneità
del lavoratore assegnato. Soltanto le Cooperative sociali possono chiamare
nominativamente, e quindi scegliere a propria discrezione, i lavoratori
che desiderano coinvolgere nei progetti.
Per i lavoratori che percepiscono indennità (cassintegrati, lavoratori
in mobilità), ci pu essere un’assegnazione d’ufficio da
parte dell’Agenzia Regionale per l’Impiego oppure una chiamata diretta
da parte degli enti promotori. In ogni caso i lavoratori coinvolti non
possono rifiutare la chiamata, pena la revoca dell’indennità percepita.
Retribuzione
ed orari
I lavoratori
disoccupati, partecipanti a progetti LSU, percepiscono un’indennità
che si aggira attorno alle L. 800.000 mensili. Tale assegno viene erogato
dall’INPS sulla base di una domanda che il lavoratore deve effettuare
presso l’Agenzia Regionale per l’Impiego.
L’assegno corrisponde ad un impegno di venti ore alla settimana ed è
indipendente dalle mansioni svolte. Se l’impegno a cui è chiamato
il lavoratore è superiore alle 20 ore settimanali, l’Ente promotore
è tenuto a pagare di tasca propria le ore eccedenti con un importo
integrativo, prevedendo una retribuzione oraria uguale a quella del dipendente
di pari mansioni. In ogni caso l’orario di lavoro giornaliero non pu
eccedere le otto ore.
Diritti
e doveri del lavoratore
Tra il lavoratore
socialmente utile e l’Ente promotore presso cui questi è impegnato
non viene ad instaurarsi un rapporto di lavoro. Il lavoratore mantiene
pertanto il proprio stato di disoccupazione e, in virtù di ci,
rimane iscritto presso le liste di disoccupazione o di mobilità.
In ogni caso, nei confronti dell’Ente promotore, sussiste una dipendenza
funzionale, tale per cui i lavoratori debbono comunque osservare le norme
di comportamento previste per i dipendenti dell’Ente.
Al lavoratore impegnato in progetti LSU sono estesi anche alcuni diritti
previsti per il lavoratore subordinato.
- il
lavoratore ha diritto ad un adeguato periodo di riposo, con
pagamento dell’assegno. Si tratta, evidentemente, di un’analogia
con l’istituto delle ferie previsto per i lavoratori dipendenti;
- in
caso di assenza per malattia, se questa viene debitamente
documentata, l’assegno non viene sospeso;
- sono
altresì consentite assenze per motivi personali. In
questo caso tuttavia il diritto all’assegno viene sospeso.
Nell’eventualità di assenza protratte e ripetute nel
tempo l’Ente promotore ha facoltà di chiedere la sostituzione
del lavoratore;
- la
donna lavoratrice impegnata in LSU gode dei medesimi diritti
della lavoratrice dipendente per quanto riguarda la tutela
della maternità. Pertanto ha diritto all’80% dell’assegno
durante il periodo di assenza obbligatoria e gode di due ore
di permesso retribuito per allattamento;
- è
prevista la copertura INAIL in caso di infortunio sul lavoro
e malattia professionale. A questo proposito l’Ente promotore
è tenuto ad assicurare presso l’INAIL i lavoratori
impiegati;
- è
consentita la partecipazione alle assemblee sindacali, senza
perdita dell’assegno.
Compatibilità
con altre attività lavorative
La partecipazione
a progetti LSU è legata allo stato di disoccupazione. Essa naturalmente
si interrompe nel caso in cui il lavoratore venga assunto con un contratto
di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato. Gli LSU non sono tuttavia
incompatibili con tutte le attività lavorative. Infatti un lavoratore
impegnato in progetti LSU pu mantenere tale impegno nei seguenti
casi:
- attività
di lavoro autonomo di carattere occasionale o di collaborazione
coordinata e continuativa, iniziata successivamente all’avvio
del progetto ed il cui compenso risulti inferiore a L. 7.200.000
lorde percepite nell’arco temporale di svolgimento del progetto;
- attività
di lavoro dipendente, con contratto part-time a tempo determinato,
iniziata successivamente all’avvio del progetto, che corrisponda
ad un salario inferiore a L. 600.000 mensili.
Informazioni
Poiché
i lavori socialmente utili sono una materia estremamente variabile, relativamente
ai soggetti promotori, ai tempi di approvazione ed attuazione dei progetti,
ai criteri di assegnazione dei lavoratori, è molto importante che
chi è interessato a questa esperienza chieda direttamente informazioni
all’Agenzia regionale per l’Impiego [2], che è l’ente
deputato sia all’approvazione dei progetti, sia all’assegnazione dei lavoratori.
Inoltre, bisogna considerare che per i lavoratori disoccupati ed in cerca
di prima occupazione la partecipazione a progetti LSU avviene su base
volontaria. Per cui gli interessati debbono dichiarare la propria disponibilità
presso i medesimi uffici.
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