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  Lavori socialmente utili  
     
 


Di cosa si tratta

I lavori socialmente utili (LSU) rappresentano un particolare strumento delle politiche del lavoro, introdotto in Italia fin dagli anni ‘80, più volte modificato attraverso successivi interventi legislativi. L’ultimo in ordine di tempo, senza dubbio il più organico e completo, è rappresentato dal D.Lgs. 468/97.
Si tratta di un’opportunità, offerta ad alcune categorie di disoccupati, di effettuare un’esperienza lavorativa, e, nel contempo, di ricavare un reddito, seppur di proporzioni abbastanza limitate. Tali lavoratori vengono impiegati da amministrazioni pubbliche ed altri enti per la realizzazione di opere o servizi utili alla collettività e spesso di carattere innovativo. I costi dei lavoratori socialmente utili sono a carico dello Stato, in particolare gravano sul Fondo per l’Occupazione.

La tipologia dei lavori socialmente utili

I lavori socialmente utili si suddividono in quattro principali tipologie:

A. Lavori di pubblica utilità finalizzati ad una futura attività imprenditoriale, di durata pari a dodici mesi prorogabili al massimo per due periodi di sei mesi.

B. Lavori socialmente utili inseriti in progetti di formazione volti alla crescita professionale dei lavoratori coinvolti nell’ambito di settori innovativi (durata massima: dodici mesi).

C. Lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti straordinari della durata di sei mesi (rinnovabili per altri sei).

D. Prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori in cassa integrazione Ü [15] o in mobilità Ü [66].

I soggetti promotori

I soggetti che possono promuovere Lavori socialmente utili si dividono in due principali categorie: da un lato enti ed amministrazioni pubbliche o a partecipazione pubblica, dall’altro, cooperative sociali Ü [29]. Per quanto riguarda gli enti pubblici, possono essere Enti promotori, ad esempio, le Amministrazioni dello Stato, gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le Università, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, le Aziende sanitarie, ecc.
Come si è detto, i progetti LSU riguardano interventi che rivestono un’utilità sociale, non rientrano nelle attività ordinarie dei soggetti promotori e in larga parte rivestono un carattere di innovatività e sperimentalità, riguardando ambiti normalmente non coperti dai servizi esistenti. I settori di intervento possono concernere ad esempio i servizi alla persona, l’ambiente, la conservazione dei beni culturali, ecc.

I soggetti impiegabili

Nell’ambito degli LSU sono impiegabili le seguenti categorie di lavoratori:

    • lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste di collocamento;
    • iscritti nelle liste di mobilità Ü [66];
    • lavoratori in cassa integrazione straordinaria Ü [15];
    • gruppi di lavoratori in esubero individuati sulla base di specifici accordi;
    • lavoratori individuati dalle Commissioni regionali per l’impiego;
    • detenuti ammessi al lavoro esterno.

E’ interessante notare che, fino ad alcuni anni fa, i lavori socialmente utili erano destinati soltanto a lavoratori in cassa integrazione o in mobilità. Solo nel corso degli anni ’90, sono stati inclusi tra i beneficiari anche i disoccupati di lungo periodo ed i lavoratori in cerca di prima occupazione. Grazie a tale apertura, i lavori socialmente utili sono diventati uno strumento sempre più utilizzato anche dai giovani.

Procedure di assegnazione dei lavoratori

I progetti LSU vengono presentati dagli enti promotori all’Agenzia regionale per l’Impiego Ü [2], la quale li approva e destina loro il finanziamento richiesto, sulla base del punteggio acquisito e delle disponibilità economiche.
Una volta approvati, i progetti possono partire e si procede all’assegnazione dei lavoratori.
Per i lavoratori che non percepiscono alcuna indennità (quindi disoccupati di lungo periodo, lavoratori in cerca di prima occupazione, iscritti nelle liste di mobilità senza indennità) l’assegnazione viene effettuata d’ufficio dall’Agenzia Regionale per l’Impiego. I lavoratori assegnati vengono individuati tra coloro i quali dichiarano la propria disponibilità a partecipare a progetti LSU. In alcuni casi l’Ente promotore potrà procedere ad una verifica dell’idoneità del lavoratore assegnato. Soltanto le Cooperative sociali possono chiamare nominativamente, e quindi scegliere a propria discrezione, i lavoratori che desiderano coinvolgere nei progetti.
Per i lavoratori che percepiscono indennità (cassintegrati, lavoratori in mobilità), ci pu essere un’assegnazione d’ufficio da parte dell’Agenzia Regionale per l’Impiego oppure una chiamata diretta da parte degli enti promotori. In ogni caso i lavoratori coinvolti non possono rifiutare la chiamata, pena la revoca dell’indennità percepita.

Retribuzione ed orari

I lavoratori disoccupati, partecipanti a progetti LSU, percepiscono un’indennità che si aggira attorno alle L. 800.000 mensili. Tale assegno viene erogato dall’INPS sulla base di una domanda che il lavoratore deve effettuare presso l’Agenzia Regionale per l’Impiego.
L’assegno corrisponde ad un impegno di venti ore alla settimana ed è indipendente dalle mansioni svolte. Se l’impegno a cui è chiamato il lavoratore è superiore alle 20 ore settimanali, l’Ente promotore è tenuto a pagare di tasca propria le ore eccedenti con un importo integrativo, prevedendo una retribuzione oraria uguale a quella del dipendente di pari mansioni. In ogni caso l’orario di lavoro giornaliero non pu eccedere le otto ore. 

Diritti e doveri del lavoratore

Tra il lavoratore socialmente utile e l’Ente promotore presso cui questi è impegnato non viene ad instaurarsi un rapporto di lavoro. Il lavoratore mantiene pertanto il proprio stato di disoccupazione e, in virtù di ci, rimane iscritto presso le liste di disoccupazione o di mobilità. In ogni caso, nei confronti dell’Ente promotore, sussiste una dipendenza funzionale, tale per cui i lavoratori debbono comunque osservare le norme di comportamento previste per i dipendenti dell’Ente.
Al lavoratore impegnato in progetti LSU sono estesi anche alcuni diritti previsti per il lavoratore subordinato.

    • il lavoratore ha diritto ad un adeguato periodo di riposo, con pagamento dell’assegno. Si tratta, evidentemente, di un’analogia con l’istituto delle ferie previsto per i lavoratori dipendenti;
    • in caso di assenza per malattia, se questa viene debitamente documentata, l’assegno non viene sospeso;
    • sono altresì consentite assenze per motivi personali. In questo caso tuttavia il diritto all’assegno viene sospeso. Nell’eventualità di assenza protratte e ripetute nel tempo l’Ente promotore ha facoltà di chiedere la sostituzione del lavoratore;
    • la donna lavoratrice impegnata in LSU gode dei medesimi diritti della lavoratrice dipendente per quanto riguarda la tutela della maternità. Pertanto ha diritto all’80% dell’assegno durante il periodo di assenza obbligatoria e gode di due ore di permesso retribuito per allattamento;
    • è prevista la copertura INAIL in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. A questo proposito l’Ente promotore è tenuto ad assicurare presso l’INAIL i lavoratori impiegati;
    • è consentita la partecipazione alle assemblee sindacali, senza perdita dell’assegno. 

Compatibilità con altre attività lavorative

La partecipazione a progetti LSU è legata allo stato di disoccupazione. Essa naturalmente si interrompe nel caso in cui il lavoratore venga assunto con un contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato. Gli LSU non sono tuttavia incompatibili con tutte le attività lavorative. Infatti un lavoratore impegnato in progetti LSU pu mantenere tale impegno nei seguenti casi:

    • attività di lavoro autonomo di carattere occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, iniziata successivamente all’avvio del progetto ed il cui compenso risulti inferiore a L. 7.200.000 lorde percepite nell’arco temporale di svolgimento del progetto;
    • attività di lavoro dipendente, con contratto part-time a tempo determinato, iniziata successivamente all’avvio del progetto, che corrisponda ad un salario inferiore a L. 600.000 mensili.

Informazioni

Poiché i lavori socialmente utili sono una materia estremamente variabile, relativamente ai soggetti promotori, ai tempi di approvazione ed attuazione dei progetti, ai criteri di assegnazione dei lavoratori, è molto importante che chi è interessato a questa esperienza chieda direttamente informazioni all’Agenzia regionale per l’Impiego [2], che è l’ente deputato sia all’approvazione dei progetti, sia all’assegnazione dei lavoratori.
Inoltre, bisogna considerare che per i lavoratori disoccupati ed in cerca di prima occupazione la partecipazione a progetti LSU avviene su base volontaria. Per cui gli interessati debbono dichiarare la propria disponibilità presso i medesimi uffici.