Glossario # F
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Forme d’impresa

 
     
 

Impresa individuale ed impresa collettiva

L’impresa  [42] pu assumere diverse forme giuridiche. La distinzione di base è quella che si pone tra impresa individuale ed impresa collettiva.
L’impresa individuale è la forma più semplice da costituire e da gestire; l’imprenditore-proprietario si assume in piena responsabilità ed autonomia tutti i vantaggi (utili realizzati) e tutti gli oneri connessi alla gestione dell’impresa.
Ci non significa naturalmente che egli debba essere necessariamente l’unico componente dell’impresa. Infatti egli pu avvalersi della collaborazione anche di molti lavoratori dipendenti.
L’impresa individuale ha dei pregi e dei difetti. Infatti, se è vero che l’imprenditore prende in autonomia (e quindi con maggiore velocità) le decisioni riguardanti l’impresa, è anche vero che ci pu rappresentare un limite quando le decisioni da prendere sono più complesse.
Inoltre egli ha una responsabilità illimitata nei confronti dei terzi. Ci significa che egli risponde con tutto il proprio patrimonio personale nei confronti di eventuali creditori, ad esempio in caso di fallimento.
Vi sono infine alcuni svantaggi di tipo fiscale. Infatti sono inferiori rispetto ad altre forme d’impresa le spese che possono essere dedotte dal reddito (  IRPEF [50]) e, nel caso in cui si realizzino utili ingenti, questi si travasano interamente sul reddito del titolare, il quale in tal caso incorre in imposte piuttosto cospicue.
L’impresa collettiva prevede la collaborazione in forma associata di due o più soggetti che assumono collettivamente la funzione imprenditoriale. Ci avviene, in generale, quando le prospettive imprenditoriali sono più ampie rispetto al caso precedente, cioè l’ammontare di risorse materiali ed immateriali richieste è superiore a quello apportabile da un singolo individuo. Perci due o più persone conferiscono congiuntamente lavoro, risorse finanziarie, competenze ed idee, condividendo la responsabilità ed i rischi dell’esercizio dell’impresa, ma anche gli utili che ne derivano.
Diversamente dalle imprese individuali, le imprese collettive consentono dunque di condividere i rischi ed il peso delle scelte; di acquisire più facilmente i capitali necessari per l’esercizio dell’impresa; di ottenere vantaggi fiscali in seguito alla ripartizione tra i soci degli utili accumulati dalla società.
Tuttavia sono maggiori gli oneri di gestione, gli adempimenti richiesti, la complessità delle scelte che debbono essere affrontate.
L’impresa collettiva, a sua volta, si divide in tre principali forme societarie: le società di persone, le società di capitali, le società cooperative (su queste ultime vedi la relativa scheda  [28]).

Le società di persone

Nelle società di persone le qualità dei soci (competenze, abilità, idee, fiducia reciproca, ecc.) sono più importanti dei beni che questi apportano alla società (denaro, attrezzature, ecc.). Infatti, normalmente, il capitale conferito dai soci non è molto elevato, mentre è importante il loro contributo in termini di lavoro prestato.
Rispetto alle società di capitali (vedi prossimo paragrafo), le procedure burocratiche, fiscali e contabili sono molto più semplici. E, d’altro canto, anche i costi di costituzione e gestione sono inferiori.
Tuttavia il rischio in caso di fallimento o di inadempimenti è alto, perché tutti i soci devono rispondere anche con il proprio patrimonio personale per i debiti della società. Infatti, in proposito, si parla di responsabilità illimitata dei soci.
In ordine di complessità, sono ricomprese in questo gruppo: le SDF (società di fatto), le SNC (Società in nome collettivo) e le SAS (Società in accomandita semplice).

Le società di capitali

Le società di capitali sono la forma associata più adeguata rispetto alle società di persone, se l’attività dell’impresa è molto complessa, se gli investimenti richiesti sono notevoli, se è elevato il volume di affari, se il rischio ed i guadagni ipotizzati sono alti
Rispetto al caso precedente, le qualità e le competenze personali dei soci sono meno rilevanti, in quanto il loro apporto principale, se non unico, riguarda i capitali conferiti. Per quanto riguarda la gestione e l’amministrazione spesso non se ne incaricano direttamente i soci, ma del personale qualificato (manager) assunto dalla società.
Per i soci la responsabilità è limitata al capitale sottoscritto. Ci significa che, in caso di perdite o fallimento, i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio della società e non su quello personale dei soci.
Infine si deve tenere presente che le società di capitali sono piuttosto complesse ed onerose, sia per ci che riguarda la loro costituzione, sia per ci che riguarda la loro gestione. Sono molti gli adempimenti fiscali e burocratici che vengono richiesti; come pure sono cospicue le spese che debbono essere sostenute prima e durante l’attività.
Le principali società di capitali sono: le SRL (Società a responsabilità limitata), le SAPA (Società in accomandita per azioni) e le SPA (Società per azioni).

L’impresa artigiana

Un particolare tipo d’impresa, definito da una specifica legge (la n. 443/85), è l’impresa artigiana.
Essa si qualifica per essere esercitata da una persona fisica, l’artigiano, il quale svolge personalmente e prevalentemente il proprio lavoro, anche di tipo manuale, nell’ambito del processo produttivo dell’impresa, assumendone la piena responsabilità. A tal fine egli deve essere dotato di specifiche competenze tecnico-professionali.
L’impresa artigiana deve avere come scopo prevalente quello di produrre beni, con l’esclusione di quelli di tipo agricolo, o di fornire servizi, con l’esclusione di quelli di tipo commerciale. Possono rientrare perci in tale tipologia, ad esempio, le imprese edili, o quelle che costruiscono impianti elettrici; o ancora imprese che producono oggetti in ceramica, mobili ecc.
L’impresa artigiana è soggetta a dei limiti dimensionali. Perci, a seconda dei diversi ambiti di attività, non possono essere occupati più di un certo numero di dipendenti (ad esempio l’impresa artigiana di costruzioni edili pu averne al massimo 10, compresi i familiari).
Si tenga infine presente che l’impresa artigiana pu essere anche un’impresa collettiva, purché assuma la forma della società di persone o della società cooperativa  [28] e purché l’apporto dei soci sia prevalentemente in termini di lavoro personale nell’ambito del processo produttivo.
Presso le Camere di Commercio  [14] è istituito un apposito Albo delle imprese artigiane.