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I molti
"testi" delle regole del gioco
Le regole
che definiscono i diritti ed i doveri dei lavoratori dipendenti non provengono
da ununica fonte, ma viceversa promanano da diverse fonti.
Tali regole sono infatti reperibili nella Costituzione, nel Codice Civile,
nello Statuto dei Lavoratori [78], nelle molte norme
di legislazione sociale, nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
(CCNL) [23], nei contratti stipulati a livello locale
ed aziendale.
I
diritti fondamentali
Orario
di lavoro: lorario di lavoro è fissato per legge
in un massimo di 8 ore giornaliere per 6 giorni lavorativi, corrispondenti
a 48 ore settimanali. Tuttavia la maggior parte dei Contratti collettivi
di lavoro prevede non più di 40 ore settimanali, nellarco di 5 o
6 giorni lavorativi.
Lo straordinario
è quel lavoro che viene prestato oltre lorario contrattuale. Esso
deve avere un carattere eccezionale e saltuario; in questo caso, il lavoratore
non pu rifiutarsi di farlo. La retribuzione corrisposta per le ore di
lavoro straordinarie è maggiorata, in misura variabile, a seconda dei
diversi contratti.
Si tenga presente che negli ultimi anni si stanno evidenziando, rispetto
allorario di lavoro, due fondamentali tendenze: (a) quella di una
riduzione dellorario di lavoro complessivo; (b) quella di una crescente
flessibilità nella distribuzione delle ore di lavoro.
Retribuzione:
la Costituzione stabilisce che essa deve essere proporzionata alla quantità
e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare unesistenza libera
e dignitosa.
Lentità della retribuzione varia non solo in base al tipo di lavoro
e di qualifica, ma anche a seconda dei diversi settori di attività e delle
diverse imprese. Infatti lammontare retributivo viene stabilito
nelle diverse sedi di contrattazione collettiva (nazionale, locale ed
aziendale).
Contestualmente alla somma di denaro deve essere consegnata al lavoratore
anche la Busta paga [13].
In coincidenza con le festività natalizie le aziende erogano una mensilità
aggiuntiva. Si parla al proposito di tredicesima nel caso
degli impiegati o di gratifica natalizia, nel caso degli operai.
In alcuni contratti del settore terziario è prevista anche lerogazione
di una quattordicesima mensilità.
Inquadramento:
quando un lavoratore viene assunto, esso viene inserito in uno specifico
"livello di inquadramento". Il livello in cui si viene inseriti
dipende dalla professionalità posseduta, dal titolo di studio, dalle mansioni
a cui il lavoratore viene adibito. Maggiore è il livello, maggiore, ovviamente,
sarà la retribuzione spettante al lavoratore.
La classificazione dei livelli è regolamentata in modo diverso da ciascun
CCNL, sia per quanto riguarda le categorie, sia per quanto riguarda il
numero di livelli retributivi.
Stabilito il livello di inquadramento, il lavoratore deve ricevere
una retribuzione e deve essere adibito a mansioni corrispondenti al livello
per cui è stato assunto.
Inoltre, un ulteriore diritto del lavoratore è quello di avere delle opportunità
di "carriera" professionale, cioè la possibilità di essere promosso
al livello superiore, qualora dimostri le competenze e le qualità richieste
per quella qualifica.
Riposo
settimanale: il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo
ogni settimana, di norma coincidente con la domenica. Tale giornata deve
avere una durata di 24 ore consecutive. Se, per motivi particolare, il
datore di lavoro deve utilizzare il lavoratore anche la domenica, deve
darne comunicazione alla Direzione regionale e provinciale del lavoro
[31]. Se lattività domenicale è continuativa, deve
essere inoltrata, sempre allIspettorato del Lavoro, una richiesta
di autorizzazione.
Ferie
e festività: le ferie sono un periodo di riposo necessario
per il recupero delle forze intellettuali e fisiche. Esse sono irrinunciabili
e vengono retribuite come se si trattasse di giorni di lavoro.
I CCNL stabiliscono il numero di giorni di ferie annuali e le modalità
di fruizione. In ogni caso le ferie annuali non possono essere inferiori
a 20 giorni.
Se il rapporto di lavoro si interrompe prima che tutte le ferie siano
state godute, il lavoratore ha diritto a ricevere per questo unindennità.
Il lavoratore inoltre riceve la retribuzione, pur non lavorando, anche
in caso di festività infrasettimanali, cioè di ricorrenze
religiose e civili.
Diritto
allo studio: tale diritto riguarda soprattutto la possibilità
di usufruire di agevolazioni e facilitazioni da parte degli studenti-lavoratori.
Ci significa, nel caso di frequenza di corsi scolastici di ogni ordine
e grado, la possibilità di effettuare turni ed orari di lavoro particolari
e di ricevere permessi che agevolino la frequenza scolastica. Inoltre,
nel caso in cui debbano essere sostenuti degli esami, cè la possibilità
di fruire di permessi retribuiti.
Congedo
matrimoniale: è obbligatoria la concessione di un "congedo
matrimoniale" della durata di 15 giorni, con decorrenza dal terzo
giorno antecedente alla celebrazione delle nozze.
Malattie
ed infortuni: in caso di malattia o infortunio sul lavoro, è garantita
ai lavoratori la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito
nei contratti collettivi.
I primi tre giorni di malattia vengono pagati dallazienda stessa.
A partire dal quarto giorno intervengono le indennità retributive erogate
dallINPS [46], in caso di malattia, e dallINAIL
[43], in caso di infortunio.
Sicurezza
sul lavoro: devono essere attuate da parte del datore di lavoro
tutte quelle misure, previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti,
necessarie per tutelare la salute e lintegrità fisica del lavoratore.
Ci significa, per esempio, prevenire possibili incidenti causati dalluso
degli impianti o da metodi di lavoro pericolosi; oppure prendere dei provvedimenti
di "igiene del lavoro", tenendo sotto controllo i fattori fisici
e chimici che possono essere dannosi per la salute dei lavoratori.
Maternità:
è prevista lobbligatorietà dellassenza dal lavoro negli ultimi
due mesi di gravidanza ed i primi tre dalla nascita (periodo coperto con
l80% della retribuzione); il diritto di ulteriori 6 mesi di astensione
dal lavoro (pagati al 30%); la non licenziabilità dallinizio della
gestazione fino al compimento di un anno del bambino; il diritto di usufruire
di permessi retribuiti fino al terzo anno del bambino. In alternativa
alla madre possono ricorrere a tali permessi anche i padri.
Attività
sindacale: il lavoratore ha il diritto di aderire ad associazioni
sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale,
dentro e fuori il luogo di lavoro.
Sciopero:
è un diritto e quindi non pu essere pretesto di licenziamento. Tuttavia
esso comporta la sospensione, per il periodo di sciopero, della retribuzione.
Servizio
militare e servizio civile: in entrambi i casi è previsto il diritto,
per chi è assunto con un Contratto a tempo indeterminato [21],
di conservare il posto durante il periodo di assenza.
Parità
uomo-donna: alla donna lavoratrice spettano gli stessi diritti
che spettano al lavoratore maschio ( Donne e lavoro [35]).
I doveri
del lavoratore
Il lavoratore
dipendente è soggetto a tre principali obblighi: quello di subordinazione,
quello di diligenza, quello di fedeltà. Tali obblighi sono
sanciti da alcuni articoli del Codice Civile.
1. Obbligo
di subordinazione. A tale obbligo consegue il dovere, da parte
del lavoratore, di eseguire le direttive del datore di lavoro (naturalmente
tali direttive non debbono essere arbitrarie, ma devono invece essere
legate alle esigenze organizzative e produttive dellazienda).
2. Obbligo
di diligenza. In questo caso si considera il dovere del lavoratore
di svolgere con cura ed impegno il proprio lavoro.
3. Obbligo
di fedeltà. Con ci si intende primariamente il dovere di correttezza,
di buona fede e di comportamento leale nei confronti del
datore di lavoro. Inoltre, soprattutto per i ruoli impiegatizi, tale obbligo
implica il divieto di svolgere attività in concorrenza con quelle dellazienda
ed il dovere di mantenere il segreto, cioè di non divulgare notizie relative
allazienda in cui si opera.
Al di là
degli aspetti formali contenuti nelle norme del codice civile, è bene
che chi si inserisce nel mondo del lavoro sia consapevole del fatto che
oggi sono sempre meno numerosi i lavori "facili" e poco impegnativi,
cioè lavori che richiedono uno scarso impegno e coinvolgimento di chi
presta il proprio lavoro.
Oggi infatti le aziende hanno bisogno di personale che sia il più possibile:
- impegnato
nello svolgere le proprie mansioni;
- qualificato
e disposto a far crescere continuamente la propria professionalità;
- responsabile
ed intraprendente (cioè capace di prendere in autonomia
delle decisioni);
-
flessibile, cioè disposto ad adattarsi a diverse mansioni
e diverse situazioni (organizzative, produttive, di lavoro,
ecc.).
Le sanzioni
a carico del lavoratore
Nel caso
in cui il lavoratore violi gli obblighi contrattuali, il datore di lavoro
ha la facoltà di assumere dei provvedimenti disciplinari, stabilendo apposite
sanzioni.
Le sanzioni sono graduate a seconda della gravità delle violazioni e della
loro ripetitività.
Esse sono nellordine:
- il
richiamo verbale;
- lammonizione
scritta;
- la
multa per un certo numero di ore (in genere 3 ore);
- la
sospensione per alcuni giorni dal lavoro;
- il
licenziamento [62], nei casi estremi.
Si rammenti
che il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei lavoratori,
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. In ogni CCNL
[23]
vengono stabiliti i modi con cui informare i lavoratori, le violazioni sanzionabili,
i tipi di sanzione applicabile.
Inoltre, di fronte ad ogni tipo di sanzione disciplinare, il lavoratore
ha il diritto di conoscere le ragioni della sanzione e di potersi difendere.
Le principali leggi in materia di lavoro:
- L.
264/49: sul collocamento dei lavoratori
- L.
25/55: sullapprendistato
- L.
547/55: norme in tema di sicurezza sul lavoro
- L.
339/58: sulla tutela del lavoro domestico
- L.
230/62: sulla disciplina dei contratti a tempo determinato
- L.
604/66: sulla disciplina dei licenziamenti individuali
- L.
977/67: sulla tutela del lavoro minorile
- L.
482/68: sullassunzione obbligatoria degli invalidi
- L.
424/68: modifiche alla legge sullapprendistato
- L.
1115/68: sulla cassa integrazione
- L.
300/70: lo statuto dei lavoratori
- L.
1204/71: la tutela delle lavoratrici madri
- L.
533/73: sulla riforma del processo del lavoro
- L.
903/77: sulla parità di trattamento tra uomini e donne
- L.
1102/80: sul congedo retribuito delle lavoratrici madri
- L.
297/82: sul trattamento di fine rapporto
- L.
863/84: su contratti di solidarietà, di formazione lavoro e part-time
- L.
56/87: sulla riforma del collocamento
- L.
108/90: sulla disciplina dei licenziamenti individuali
- L.
125/91: sulla pari opportunità uomo-donna nel lavoro
- L.
223/91: sulla riforma della cassa integrazione e delle modalità
di assunzione e sulla mobilità
- L.
236/93: sugli interventi a sostegno delloccupazione
- L.
451/94: su cassa integrazione, mobilità, lavori socialmente utili,
contratti di formazione, prepensionamento, ecc.
- L.
489/94: sulla ripresa delloccupazione e sul premio di assunzione
- L.
149/95: su particolari istituti contrattuali (formazione e lavoro,
ecc.)
- L.
608/96: lavori socialmente utili, prestito donore, e altro
- L.
196/97: norme in materia di promozione delloccupazione (pacchetto
Treu)
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