Glossario # D
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  Diritti e doveri dei lavoratori  
     
 

I molti "testi" delle regole del gioco

Le regole che definiscono i diritti ed i doveri dei lavoratori dipendenti non provengono da un’unica fonte, ma viceversa promanano da diverse fonti.
Tali regole sono infatti reperibili nella Costituzione, nel Codice Civile, nello Statuto dei Lavoratori  [78], nelle molte norme di legislazione sociale, nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)  [23], nei contratti stipulati a livello locale ed aziendale.

I diritti fondamentali

Orario di lavoro: l’orario di lavoro è fissato per legge in un massimo di 8 ore giornaliere per 6 giorni lavorativi, corrispondenti a 48 ore settimanali. Tuttavia la maggior parte dei Contratti collettivi di lavoro prevede non più di 40 ore settimanali, nell’arco di 5 o 6 giorni lavorativi.

Lo straordinario è quel lavoro che viene prestato oltre l’orario contrattuale. Esso deve avere un carattere eccezionale e saltuario; in questo caso, il lavoratore non pu rifiutarsi di farlo. La retribuzione corrisposta per le ore di lavoro straordinarie è maggiorata, in misura variabile, a seconda dei diversi contratti.
Si tenga presente che negli ultimi anni si stanno evidenziando, rispetto all’orario di lavoro, due fondamentali tendenze: (a) quella di una riduzione dell’orario di lavoro complessivo; (b) quella di una crescente flessibilità nella distribuzione delle ore di lavoro.

Retribuzione: la Costituzione stabilisce che essa deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa.
L’entità della retribuzione varia non solo in base al tipo di lavoro e di qualifica, ma anche a seconda dei diversi settori di attività e delle diverse imprese. Infatti l’ammontare retributivo viene stabilito nelle diverse sedi di contrattazione collettiva (nazionale, locale ed aziendale).
Contestualmente alla somma di denaro deve essere consegnata al lavoratore anche la Busta paga  [13].
In coincidenza con le festività natalizie le aziende erogano una mensilità aggiuntiva. Si parla al proposito di tredicesima nel caso degli impiegati o di gratifica natalizia, nel caso degli operai. In alcuni contratti del settore terziario è prevista anche l’erogazione di una quattordicesima mensilità.

Inquadramento: quando un lavoratore viene assunto, esso viene inserito in uno specifico "livello di inquadramento". Il livello in cui si viene inseriti dipende dalla professionalità posseduta, dal titolo di studio, dalle mansioni a cui il lavoratore viene adibito. Maggiore è il livello, maggiore, ovviamente, sarà la retribuzione spettante al lavoratore.
La classificazione dei livelli è regolamentata in modo diverso da ciascun CCNL, sia per quanto riguarda le categorie, sia per quanto riguarda il numero di livelli retributivi.
Stabilito il livello di inquadramento, il lavoratore deve ricevere una retribuzione e deve essere adibito a mansioni corrispondenti al livello per cui è stato assunto.
Inoltre, un ulteriore diritto del lavoratore è quello di avere delle opportunità di "carriera" professionale, cioè la possibilità di essere promosso al livello superiore, qualora dimostri le competenze e le qualità richieste per quella qualifica.

Riposo settimanale: il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo ogni settimana, di norma coincidente con la domenica. Tale giornata deve avere una durata di 24 ore consecutive. Se, per motivi particolare, il datore di lavoro deve utilizzare il lavoratore anche la domenica, deve darne comunicazione alla Direzione regionale e provinciale del lavoro  [31]. Se l’attività domenicale è continuativa, deve essere inoltrata, sempre all’Ispettorato del Lavoro, una richiesta di autorizzazione.

Ferie e festività: le ferie sono un periodo di riposo necessario per il recupero delle forze intellettuali e fisiche. Esse sono irrinunciabili e vengono retribuite come se si trattasse di giorni di lavoro.
I CCNL stabiliscono il numero di giorni di ferie annuali e le modalità di fruizione. In ogni caso le ferie annuali non possono essere inferiori a 20 giorni.
Se il rapporto di lavoro si interrompe prima che tutte le ferie siano state godute, il lavoratore ha diritto a ricevere per questo un’indennità.
Il lavoratore inoltre riceve la retribuzione, pur non lavorando, anche in caso di festività infrasettimanali, cioè di ricorrenze religiose e civili.

Diritto allo studio: tale diritto riguarda soprattutto la possibilità di usufruire di agevolazioni e facilitazioni da parte degli studenti-lavoratori. Ci significa, nel caso di frequenza di corsi scolastici di ogni ordine e grado, la possibilità di effettuare turni ed orari di lavoro particolari e di ricevere permessi che agevolino la frequenza scolastica. Inoltre, nel caso in cui debbano essere sostenuti degli esami, c’è la possibilità di fruire di permessi retribuiti.

Congedo matrimoniale: è obbligatoria la concessione di un "congedo matrimoniale" della durata di 15 giorni, con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione delle nozze.

Malattie ed infortuni: in caso di malattia o infortunio sul lavoro, è garantita ai lavoratori la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito nei contratti collettivi.
I primi tre giorni di malattia vengono pagati dall’azienda stessa. A partire dal quarto giorno intervengono le indennità retributive erogate dall’INPS  [46], in caso di malattia, e dall’INAIL  [43], in caso di infortunio.

Sicurezza sul lavoro: devono essere attuate da parte del datore di lavoro tutte quelle misure, previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti, necessarie per tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore. Ci significa, per esempio, prevenire possibili incidenti causati dall’uso degli impianti o da metodi di lavoro pericolosi; oppure prendere dei provvedimenti di "igiene del lavoro", tenendo sotto controllo i fattori fisici e chimici che possono essere dannosi per la salute dei lavoratori.

Maternità: è prevista l’obbligatorietà dell’assenza dal lavoro negli ultimi due mesi di gravidanza ed i primi tre dalla nascita (periodo coperto con l’80% della retribuzione); il diritto di ulteriori 6 mesi di astensione dal lavoro (pagati al 30%); la non licenziabilità dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno del bambino; il diritto di usufruire di permessi retribuiti fino al terzo anno del bambino. In alternativa alla madre possono ricorrere a tali permessi anche i padri.

Attività sindacale: il lavoratore ha il diritto di aderire ad associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale, dentro e fuori il luogo di lavoro.

Sciopero: è un diritto e quindi non pu essere pretesto di licenziamento. Tuttavia esso comporta la sospensione, per il periodo di sciopero, della retribuzione.

Servizio militare e servizio civile: in entrambi i casi è previsto il diritto, per chi è assunto con un Contratto a tempo indeterminato  [21], di conservare il posto durante il periodo di assenza.

Parità uomo-donna: alla donna lavoratrice spettano gli stessi diritti che spettano al lavoratore maschio (  Donne e lavoro [35]).

I doveri del lavoratore

Il lavoratore dipendente è soggetto a tre principali obblighi: quello di subordinazione, quello di diligenza, quello di fedeltà. Tali obblighi sono sanciti da alcuni articoli del Codice Civile.

1. Obbligo di subordinazione. A tale obbligo consegue il dovere, da parte del lavoratore, di eseguire le direttive del datore di lavoro (naturalmente tali direttive non debbono essere arbitrarie, ma devono invece essere legate alle esigenze organizzative e produttive dell’azienda).

2. Obbligo di diligenza. In questo caso si considera il dovere del lavoratore di svolgere con cura ed impegno il proprio lavoro.

3. Obbligo di fedeltà. Con ci si intende primariamente il dovere di correttezza, di buona fede e di comportamento leale nei confronti del datore di lavoro. Inoltre, soprattutto per i ruoli impiegatizi, tale obbligo implica il divieto di svolgere attività in concorrenza con quelle dell’azienda ed il dovere di mantenere il segreto, cioè di non divulgare notizie relative all’azienda in cui si opera.

Al di là degli aspetti formali contenuti nelle norme del codice civile, è bene che chi si inserisce nel mondo del lavoro sia consapevole del fatto che oggi sono sempre meno numerosi i lavori "facili" e poco impegnativi, cioè lavori che richiedono uno scarso impegno e coinvolgimento di chi presta il proprio lavoro.
Oggi infatti le aziende hanno bisogno di personale che sia il più possibile:

    • impegnato nello svolgere le proprie mansioni;
    • qualificato e disposto a far crescere continuamente la propria professionalità;
    • responsabile ed intraprendente (cioè capace di prendere in autonomia delle decisioni);
    • flessibile, cioè disposto ad adattarsi a diverse mansioni e diverse situazioni (organizzative, produttive, di lavoro, ecc.).

Le sanzioni a carico del lavoratore

Nel caso in cui il lavoratore violi gli obblighi contrattuali, il datore di lavoro ha la facoltà di assumere dei provvedimenti disciplinari, stabilendo apposite sanzioni.
Le sanzioni sono graduate a seconda della gravità delle violazioni e della loro ripetitività.
Esse sono nell’ordine:

    • il richiamo verbale;
    • l’ammonizione scritta;
    • la multa per un certo numero di ore (in genere 3 ore);
    • la sospensione per alcuni giorni dal lavoro;
    • il licenziamento  [62], nei casi estremi.

Si rammenti che il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti. In ogni CCNL  [23] vengono stabiliti i modi con cui informare i lavoratori, le violazioni sanzionabili, i tipi di sanzione applicabile.
Inoltre, di fronte ad ogni tipo di sanzione disciplinare, il lavoratore ha il diritto di conoscere le ragioni della sanzione e di potersi difendere.
Le principali leggi in materia di lavoro:

  1. L. 264/49: sul collocamento dei lavoratori
  2. L. 25/55: sull’apprendistato
  3. L. 547/55: norme in tema di sicurezza sul lavoro
  4. L. 339/58: sulla tutela del lavoro domestico
  5. L. 230/62: sulla disciplina dei contratti a tempo determinato
  6. L. 604/66: sulla disciplina dei licenziamenti individuali
  7. L. 977/67: sulla tutela del lavoro minorile
  8. L. 482/68: sull’assunzione obbligatoria degli invalidi
  9. L. 424/68: modifiche alla legge sull’apprendistato
  10. L. 1115/68: sulla cassa integrazione
  11. L. 300/70: lo statuto dei lavoratori
  12. L. 1204/71: la tutela delle lavoratrici madri
  13. L. 533/73: sulla riforma del processo del lavoro
  14. L. 903/77: sulla parità di trattamento tra uomini e donne
  15. L. 1102/80: sul congedo retribuito delle lavoratrici madri
  16. L. 297/82: sul trattamento di fine rapporto
  17. L. 863/84: su contratti di solidarietà, di formazione lavoro e part-time
  18. L. 56/87: sulla riforma del collocamento
  19. L. 108/90: sulla disciplina dei licenziamenti individuali
  20. L. 125/91: sulla pari opportunità uomo-donna nel lavoro
  21. L. 223/91: sulla riforma della cassa integrazione e delle modalità di assunzione e sulla mobilità
  22. L. 236/93: sugli interventi a sostegno dell’occupazione
  23. L. 451/94: su cassa integrazione, mobilità, lavori socialmente utili, contratti di formazione, prepensionamento, ecc.
  24. L. 489/94: sulla ripresa dell’occupazione e sul premio di assunzione
  25. L. 149/95: su particolari istituti contrattuali (formazione e lavoro, ecc.)
  26. L. 608/96: lavori socialmente utili, prestito d’onore, e altro
  27. L. 196/97: norme in materia di promozione dell’occupazione (pacchetto Treu)