Glossario # D
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  Direzione Regionale E Provinciale Del Lavoro  
     
 

Le funzioni di questo istituto

Gli Ispettorati del Lavoro sono organi decentrati del Ministero del Lavoro  [65], che non sono stati coinvolti nella delega di competenze alle regioni attualmente in atto. Hanno una sede regionale e delle sedi periferiche in ogni capoluogo di provincia. Con il D.M. Lavoro 7 novembre 1996, n. 687 sono state unificate le funzioni degli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro con quelle degli Ispettorati Regionali e Provinciali, che assumono la sintetica denominazione di Direzioni Regionali e Direzioni Provinciali del Lavoro.
Il loro compito è, in termini generali:

    • quello di vigilare sull’applicazione di tutte le leggi in materia di lavoro e previdenza sociale;
    • quello di vigilare sull’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro.

La materia di lavoro per cui sono previste autorizzazioni accertamenti o provvedimenti delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro riguarda:

    • contratto di lavoro a tempo determinato;
    • appalto di prestazioni di lavoro;
    • lavoratrici madri;
    • norme sul libretto di lavoro;
    • norme sull’orario di lavoro;
    • norme sul riposo settimanale e domenicale;
    • lavoro a domicilio;
    • lavoro dei minori;
    • libretti di lavoro agli extracomunitari;
    • apprendistato e contratti di formazione;
    • cassa Integrazione guadagni straordinaria;
    • assunzioni obbligatorie;
    • statuto dei diritti del lavoratore;
    • infortuni e malattie professionali;
    • sicurezza sul lavoro.

Il servizio informazioni

Presso gli Ispettorati del lavoro è presente un Servizio Informazioni permanente, con uno sportello informativo aperto negli orari di servizio.
Qui un funzionario dell’Ispettorato:

    • fornisce informazioni sulle materie di lavoro in cui l’ufficio è competente;
    • raccoglie le eventuali denunce riguardanti situazioni di violazione della normativa ed interviene con le misure ed i provvedimenti previsti per legge.