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Le funzioni
di questo istituto
Gli Ispettorati
del Lavoro sono organi decentrati del Ministero del Lavoro
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che non sono stati coinvolti nella delega di competenze alle regioni attualmente
in atto. Hanno una sede regionale e delle sedi periferiche in ogni capoluogo
di provincia. Con il D.M. Lavoro 7 novembre 1996, n. 687 sono state unificate
le funzioni degli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro con quelle degli
Ispettorati Regionali e Provinciali, che assumono la sintetica denominazione
di Direzioni Regionali e Direzioni Provinciali del Lavoro.
Il loro compito è, in termini generali:
- quello
di vigilare sullapplicazione di tutte
le leggi in materia di lavoro e previdenza sociale;
- quello
di vigilare sullesecuzione dei contratti
collettivi di lavoro.
La materia
di lavoro per cui sono previste autorizzazioni accertamenti o provvedimenti
delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro riguarda:
- contratto
di lavoro a tempo determinato;
- appalto
di prestazioni di lavoro;
- lavoratrici
madri;
- norme
sul libretto di lavoro;
- norme
sullorario di lavoro;
- norme
sul riposo settimanale e domenicale;
- lavoro
a domicilio;
- lavoro
dei minori;
- libretti
di lavoro agli extracomunitari;
- apprendistato
e contratti di formazione;
- cassa
Integrazione guadagni straordinaria;
- assunzioni
obbligatorie;
- statuto
dei diritti del lavoratore;
- infortuni
e malattie professionali;
- sicurezza
sul lavoro.
Il servizio
informazioni
Presso gli
Ispettorati del lavoro è presente un Servizio Informazioni
permanente, con uno sportello informativo aperto negli orari di servizio.
Qui un funzionario dellIspettorato:
- fornisce
informazioni sulle materie di lavoro in cui lufficio
è competente;
- raccoglie
le eventuali denunce riguardanti situazioni di violazione
della normativa ed interviene con le misure ed i provvedimenti
previsti per legge.
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