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  Contratto di formazione e lavoro  
     
 

Che cos’è

Il Contratto di formazione e lavoro è rivolto ai giovani in età compresa tra i 16 ed i 32 anni ed è perci uno strumento atto ad incentivare l’occupazione giovanile.
Si tratta di un contratto a causa mista. Infatti esso consiste in un’esperienza che è nel contempo di lavoro e di formazione, con l’obiettivo di accrescere la dotazione di professionalità e conoscenza (anche teorica) del giovane e quindi di agevolare i successivi passi nel mercato del lavoro  [64].
Tale contratto obbliga il datore di lavoro a fornire, come corrispettivo della prestazione lavorativa, oltre alla retribuzione, anche un’adeguata preparazione professionale.
Dunque, nel quadro di questo contratto, debbono essere obbligatoriamente predisposte delle ore di formazione teorico-pratiche, in sostituzione della prestazione di lavoro (perci le ore di formazione non debbono essere aggiuntive a quelle del lavoro, ma sostitutive).
Tale programma formativo pu svolgersi all’esterno dell’azienda, attraverso un vero e proprio corso di formazione, oppure all’interno, attraverso l’affiancamento a lavoratori esperti.
Possono essere oggetto di tale contratto tutte le categorie ed i livelli professionali, con l’esclusione di quelli a carattere elementare e ripetitivo.
Il giovane assunto con un contratto di formazione lavoro ha gli stessi diritti (ferie, congedo matrimoniale, indennità di malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione, ecc.) previste per il normale contratto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda le ore di lavoro si tenga presente che queste non possono eccedere il limite delle 48 ore settimanali.

Gli incentivi per le aziende

Le imprese sono incentivate ad utilizzare questa forma contrattuale, perché in tal modo possono godere di particolari agevolazioni economiche.
Queste possono assumere la forma di sgravi sugli oneri previdenziali ed assicurativi  [27]. In particolare per le imprese del Centro-Nord è prevista una riduzione dei contributi previdenziali fino al 25%, mentre per quelle del Mezzogiorno si pu arrivare fino al 40% di sgravio contributivo. Con la legge 196/1997 le agevolazioni contributive previste per le aziende del Mezzogiorno sono state prolungate di ulteriori 12 mesi a condizione che alla fine del contratto lo stesso venga trasformato a tempo indeterminato e che il lavoratore non venga licenziato nel periodo di vigenza dell’agevolazione stessa.
In secondo luogo tali agevolazioni possono essere di ordine retributivo, in quanto il lavoratore pu essere inquadrato ad un livello inferiore a quello effettivo di destinazione (e quindi essere pagato con uno stipendio inferiore).
Tuttavia, il datore di lavoro non pu fare ricorso a tale particolare forma contrattuale, se non ha mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione è scaduto nei 24 mesi precedenti.

 

Le "regole" nella stipulazione del contratto di formazione e lavoro

Il contratto di formazione e lavoro deve essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta. In mancanza di atto scritto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato  [21].
Il datore di lavoro deve predisporre un progetto in cui vengono stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività formativa.
Tale progetto, per avere validità, deve essere esaminato ed approvato da un’apposita commissione (la Commissione regionale per l’impiego).
All’atto dell’assunzione al lavoratore deve essere consegnata una copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto.

I "tempi" dei contratti di formazione e lavoro

Rispetto ai "tempi" di tale particolare contratto è bene sapere che esso ha una durata limitata (quindi si tratta di un contratto a termine  [22]) e che è previsto un tetto minimo di ore di formazione.
A differenza dei "normali" contratti a termine, tuttavia, il contratto di formazione e lavoro, alla scadenza, non è rinnovabile (quindi, eventualmente, si pu solo essere assunti a tempo indeterminato).
I periodi di tempo previsti variano a seconda che siano dedicati a professionalità elevate, intermedie, oppure medio-basse.

1. Per le professionalità elevate la durata massima del contratto è di 24 mesi, mentre le ore di formazione obbligatorie sono 130.

2. Per le professionalità intermedie la durata massima del contratto è di 24 mesi, mentre le ore di formazione obbligatorie sono 80.

3. Per le professionalità medio-basse (in questo caso si parla di "contratto di primo inserimento") il contratto non pu avere una durata superiore ai 12 mesi e deve prevedere almeno 20 ore di formazione di base, finalizzata all’adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo.

Alla scadenza del contratto

Nel caso della professionalità elevate ed intermedie, il datore di lavoro alla scadenza del contratto, sentito il diretto interessato, trasmette alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego  [75] competente per territorio, una certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti della Regione possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore.
Nel caso delle professionalità medio-basse, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.
Il datore di lavoro pu , prima della scadenza del termine fissato, trasformare il contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato  [21].
E’ per necessario che resti ferma l’utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. Il lavoratore deve essere cioè inquadrato nel livello di uscita previsto dal progetto iniziale.