Glossario # C
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  Contratto a termine (a tempo determinato)  
     
 

 

Quando un contratto è "a termine"

Il contratto "a termine" (o "a tempo determinato") rappresenta un contratto di lavoro subordinato "atipico", rispetto al contratto di lavoro standard  [25], in quanto in esso viene preliminarmente indicata una precisa scadenza, in coincidenza della quale si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.
Alla scadenza, quindi, il rapporto di lavoro si scioglie automaticamente, senza che sia necessario per il datore di lavoro effettuare le procedure del licenziamento  [62].
Il termine pu essere costituito da una data precisa o, in alcuni casi, dal riferimento alla causa del contratto a termine.
Affinché un contratto a tempo determinato sia valido, è necessario che esso abbia forma scritta. Il datore di lavoro deve consegnare una copia dell’atto al lavoratore. Se non viene rispettata la condizione della forma scritta, il contratto si considera a tutti gli effetti a tempo indeterminato.

Quando è possibile ricorrere a questa forma contrattuale

I casi in cui la legge consente l’apposizione di un termine al contratto di lavoro sono i seguenti:

    • quando devono essere effettuate particolari lavorazioni di carattere stagionale (lavoro stagionale);
    • quando devono essere sostituiti lavoratori assenti per i quali esiste l’obbligo della conservazione del posto di lavoro (nel contratto deve essere indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione). Esempi tipici sono quelli dell’assenza per malattia, gravidanza, servizio militare;
    • qualora l’assunzione avvenga per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi un carattere straordinario ed occasionale;
    • per il personale tecnico e specializzato (diplomati e laureati), nell’ambito di studi professionali e società di servizi;
    • per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazione, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari o integrative per le quali non vi sia continuità di impegno nell’ambito dell’azienda;
    • qualora si verifichino in determinati e limitati periodi dell’anno necessità di intensificazione dell’attività lavorativa a cui non sia possibile far fronte con il normale organico (punte stagionali);
    • nel caso di assunzione di dirigenti amministrativi;
    • per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità  [66], per un periodo massimo di 12 mesi;
    • nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi  [23] stipulati con i sindacati  [76] nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nei quali si stabilisce che, indipendentemente dalle condizioni summenzionate, pu essere assunto con contratti a tempo determinato un numero di lavoratori non superiore a 4 per unità produttiva e la cui quota non superi il 10% dell’organico normale.

I diritti del lavoratore nel contratto a tempo determinato

L’assunzione di lavoratori a termine avviene secondo le stesse modalità previste per i lavoratori a tempo indeterminato (  Assunzione nel settore privato [9]).
In proporzione al periodo lavorato, il lavoratore ha diritto alle ferie, alla tredicesima, ai contributi pensionistici ed assicurativi, al trattamento di fine rapporto e ad ogni trattamento in atto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Prima della scadenza del termine, si pu subire il licenziamento solo per giusta causa (  Licenziamento [62]).
Si mantiene l’iscrizione nelle liste ordinarie di disoccupazione  [63] se il contratto non supera la durata di 6 mesi.

Proroga e trasformazione

La legge non fissa, tranne in casi eccezionali, un termine massimo di durata del contratto a tempo determinato. Essa perci è a discrezione delle parti.
Se, prima della scadenza del termine, a causa di malattia, infortunio o maternità, si sospende il rapporto di lavoro, ci non dà diritto ad una proroga del termine inizialmente fissato. Viceversa, se la causa della sospensione è il servizio militare, il contratto viene prolungato per un periodo pari alla durata del servizio stesso.
Alla scadenza del termine ci pu essere al massimo una proroga e per un tempo non superiore alla durata iniziale del contratto.
La proroga pu verificarsi solamente se vi è il consenso del lavoratore. Essa ha un carattere eccezionale e deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il primo contratto.
Il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato:

    • se dopo la scadenza del termine si continua a prestare l’attività lavorativa presso l’impresa, pur con i margini di elasticità introdotti dalla legge 196/1997, che prevedono la decadenza di questa sanzione se il prolungamento non supera, a seconda della durata del contratto, i 20/30 giorni (rimane solo un obbligo alla maggiorazione della retribuzione);
    • se si viene riassunti a termine entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata inferiore a sei mesi, oppure entro 20 giorni se il contratto ha avuto una durata superiore a sei mesi.

In caso di dubbi e di contestazioni circa la natura del rapporto di lavoro a tempo determinato conviene rivolgersi sia al proprio sindacato  [76], sia richiedere pareri ed informazioni alla Direzione regionale e provinciale del lavoro  [31].