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Che
cosè
Lapprendistato
è uno speciale Contratto di lavoro subordinato [25]
che obbliga il datore di lavoro ad utilizzare lopera dellapprendista,
impartendogli di pari passo gli insegnamenti necessari, affinché questi
possa diventare un lavoratore qualificato. Disciplinato originariamente
dalla legge 25/1955, lapprendistato è stato rilanciato negli ultimi
anni dalle modifiche introdotte dalla legge 56/1987 (ampliamento delle
fasce di età coinvolte) e dalla legge 196/1997 (sviluppo degli obblighi
formativi).
Come nel caso del Contratto di formazione e lavoro [24],
lApprendistato costituisce un contratto a causa mista,
essendo contemporaneamente previsti il lavoro e la formazione professionale.
La formazione deve avvenire sia nella forma di affianco,
e deve essere garantita in questo caso dallazienda, sia attraverso
la frequenza obbligatoria minima di 120 ore annue di corso in strutture
esterne allazienda (legge 196/1997).
Qualunque datore di lavoro pu assumere apprendisti che intendano
conseguire una qualificazione per la quale occorre un addestramento pratico
ed un insegnamento tecnico-professionale. In questo senso sono previsti
degli incentivi, soprattutto sotto forma di risparmio sugli oneri sociali
da versare ( Contributi previdenziali ed assistenziali [27]),
in quanto questi sono in parte fiscalizzati, posti cioè a carico
dello Stato, a patto che le imprese rispettino gli obblighi formativi
disposti dalla legge 196/1997.
Inoltre, la legge consente che la retribuzione sia inferiore a quella
prevista per i normali rapporti di lavoro.
I termini generali del contratto di apprendistato sono ancora regolati
dalla Legge 25/55. Per quanto riguarda gli elementi specifici (retribuzione,
orario di lavoro, durata del contratto, limiti di età, ferie, periodo
di prova, insegnamento complementare, modalità delle attività stagionali),
vige la regolamentazione posta dai CCNL [23].
Come
si viene assunti
Per
poter essere assunto come apprendista un lavoratore deve avere unetà
compresa tra i 16 e i 24 anni. Tale limite è elevabile a 26 anni nelle
cosiddette aree "obiettivo 1 e 2" della disciplina dei
Fondi Strutturali dellUnione Europea (regioni svantaggiate del Sud,
aree in crisi del Nord) e di ulteriori due anni (28 anni) nel caso di
portatori di handicap, su tutto il territorio nazionale. Il limite è posto
infine a 29 anni per le assunzioni nel settore artigiano. Non vi sono
vincoli inerenti la scolarità: si pu essere assunti come apprendisti
tanto che si sia in possesso o meno di una qualifica o diploma idonei
rispetto allattività da svolgere.
Per instaurare un rapporto di apprendistato il datore di lavoro deve ottenere
preventivamente unapposita autorizzazione da parte
della Direzione regionale e provinciale del lavoro [31].
In tale richiesta di autorizzazione dovranno essere precisati:
- le
condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti;
- il
genere di addestramento a cui saranno adibiti;
- la
qualifica al termine del rapporto.
Prima
dellassunzione, lapprendista deve essere sottoposto a visita
medica, per accertarne lidoneità al lavoro
per il quale viene assunto.
A questo punto il datore di lavoro pu procedere allassunzione
diretta ( Assunzione
nel settore privato [9]) dellapprendista, dandone comunicazione
entro 5 giorni alla Sezione Circoscrizionale per lImpiego.
Il numero di apprendisti che limprenditore pu occupare presso la
propria azienda non pu superare il numero dei lavoratori dipendenti.
I
"tempi" dellapprendistato
Il
contratto di apprendistato è un contratto a termine [22].
La durata del contratto non pu essere superiore a quella stabilita dal
CCNL [23] e, in ogni caso, non pu superare i 5
anni.
E previsto che si possa concordare un periodo di prova [71]
che non pu durare oltre i due mesi.
Lorario di lavoro di un apprendista non pu superare le otto ore
di lavoro giornaliere e le 44 settimanali (quindi non sono ammessi gli
straordinari). Inoltre non è possibile svolgere turni di lavoro notturni
(dalle 22.00 alle 6.00).
Le ore destinate allinsegnamento vengono incluse nellorario
di lavoro e sono quindi considerate a tutti gli effetti ore lavorative.
Questo vale anche per le ore di formazione obbligatorie in strutture esterne
allazienda.
Diritti
e doveri nellapprendistato
Lapprendista
gode, in larga misura, dei diritti previsti per il lavoro
subordinato ( Diritti e doveri dei lavoratori [32]),
in particolare rispetto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali
[27] (contributi allINPS, allINAIL ed al Servizio
Sanitario Nazionale).
Entrando nel dettaglio, la legge prevede che il datore di lavoro debba:
- impartire
allapprendista linsegnamento per il raggiungimento
della qualifica;
- garantire
allapprendista la frequenza ad un minimo di 120 ore
di formazione esterna a contenuto teorico, relative alle competenze
professionali e personali, che vengono sviluppate presso strutture
formative idonee, generalmente sulla base degli accordi raggiunti
dalle parti sociali e dagli Enti bilaterali di formazione
costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati;
tale impegno pu essere ridotto nel caso di apprendisti in
possesso di qualifica o diploma idonei allo svolgimento delle
mansioni;
- collaborare
con gli organi preposti allorganizzazione di corsi integrativi
delladdestramento pratico;
- osservare
i CCNL;
- non
esporre lapprendista a lavori faticosi e non attinenti
alla qualifica per la quale è stato assunto;
- concedere
un periodo annuale di ferie retribuite;
- non
sottoporre lapprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
- accordare
permessi per frequentare i corsi di insegnamento complementare;
- accordare
permessi per sostenere esami per il conseguimento di titoli
di studio;
- informare
periodicamente la famiglia sui risultati delladdestramento
(ad intervalli non superiori a 6 mesi);
- non
adibire lapprendista a lavori di manovalanza e di produzione
in serie.
Non
meno importanti sono tuttavia i doveri a cui è soggetto
lapprendista:
- eseguire
gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- prestare
allimpresa la propria opera con diligenza;
- comportarsi
correttamente;
- frequentare
con assiduità i corsi di insegnamento complementare;
- osservare
le norme contrattuali.
La
formazione esterna allazienda nellapprendistato
Le
attività formative per gli apprendisti che si svolgono obbligatoriamente
al di fuori dellazienda sono strutturate in forma modulare. Sulla
base del Decreto del Ministero del Lavoro dell8.4.1998 i contenuti
della formazione devono articolarsi in:
- formazione
a carattere trasversale, della durata minima pari al 35% del
carico orario complessivo, riguardante il recupero di conoscenze
linguistiche e logico-matematiche, i comportamenti relazionali,
le conoscenze organizzative, gestionali ed economiche;
- contenuti
a carattere professionalizzante, di tipo tecnico-scientifico
e operativo, differenziati in funzione delle singole figure
professionali.
I
curriculum della formazione vengono definiti sulla base di accordi tra
i rappresentanti delle parti sociali e vengono adottati successivamente
con Decreto del Ministero del Lavoro, dintesa con il Ministero della
Pubblica Istruzione e sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Iniziative sperimentali per la messa a punto dei programmi sono attualmente
in corso, e va ricordato che lintera materia entra nel quadro della
riforma della scolarità superiore e della formazione professionale in
fase di discussione al Parlamento.
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