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  Apprendistato  
     
 


Che cos’è

L’apprendistato è uno speciale Contratto di lavoro subordinato  [25] che obbliga il datore di lavoro ad utilizzare l’opera dell’apprendista, impartendogli di pari passo gli insegnamenti necessari, affinché questi possa diventare un lavoratore qualificato. Disciplinato originariamente dalla legge 25/1955, l’apprendistato è stato rilanciato negli ultimi anni dalle modifiche introdotte dalla legge 56/1987 (ampliamento delle fasce di età coinvolte) e dalla legge 196/1997 (sviluppo degli obblighi formativi).
Come nel caso del Contratto di formazione e lavoro  [24], l’Apprendistato costituisce un contratto a causa mista, essendo contemporaneamente previsti il lavoro e la formazione professionale. La formazione deve avvenire sia nella forma di affianco, e deve essere garantita in questo caso dall’azienda, sia attraverso la frequenza obbligatoria minima di 120 ore annue di corso in strutture esterne all’azienda (legge 196/1997).
Qualunque datore di lavoro pu assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorre un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale. In questo senso sono previsti degli incentivi, soprattutto sotto forma di risparmio sugli oneri sociali da versare (  Contributi previdenziali ed assistenziali [27]), in quanto questi sono in parte fiscalizzati, posti cioè a carico dello Stato, a patto che le imprese rispettino gli obblighi formativi disposti dalla legge 196/1997.
Inoltre, la legge consente che la retribuzione sia inferiore a quella prevista per i normali rapporti di lavoro.
I termini generali del contratto di apprendistato sono ancora regolati dalla Legge 25/55. Per quanto riguarda gli elementi specifici (retribuzione, orario di lavoro, durata del contratto, limiti di età, ferie, periodo di prova, insegnamento complementare, modalità delle attività stagionali), vige la regolamentazione posta dai CCNL  [23].

Come si viene assunti

Per poter essere assunto come apprendista un lavoratore deve avere un’età compresa tra i 16 e i 24 anni. Tale limite è elevabile a 26 anni nelle cosiddette aree "obiettivo 1 e 2" della disciplina dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea (regioni svantaggiate del Sud, aree in crisi del Nord) e di ulteriori due anni (28 anni) nel caso di portatori di handicap, su tutto il territorio nazionale. Il limite è posto infine a 29 anni per le assunzioni nel settore artigiano. Non vi sono vincoli inerenti la scolarità: si pu essere assunti come apprendisti tanto che si sia in possesso o meno di una qualifica o diploma idonei rispetto all’attività da svolgere.
Per instaurare un rapporto di apprendistato il datore di lavoro deve ottenere preventivamente un’apposita autorizzazione da parte della Direzione regionale e provinciale del lavoro
 [31].
In tale richiesta di autorizzazione dovranno essere precisati:

    • le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti;
    • il genere di addestramento a cui saranno adibiti;
    • la qualifica al termine del rapporto.

Prima dell’assunzione, l’apprendista deve essere sottoposto a visita medica, per accertarne l’idoneità al lavoro per il quale viene assunto.
A questo punto il datore di lavoro pu procedere all’assunzione diretta (
 Assunzione nel settore privato [9]) dell’apprendista, dandone comunicazione entro 5 giorni alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego.
Il numero di apprendisti che l’imprenditore pu occupare presso la propria azienda non pu superare il numero dei lavoratori dipendenti.

I "tempi" dell’apprendistato

Il contratto di apprendistato è un contratto a termine  [22].
La durata del contratto non pu essere superiore a quella stabilita dal CCNL  [23] e, in ogni caso, non pu superare i 5 anni.
E’ previsto che si possa concordare un periodo di prova  [71] che non pu durare oltre i due mesi.
L’orario di lavoro di un apprendista non pu superare le otto ore di lavoro giornaliere e le 44 settimanali (quindi non sono ammessi gli straordinari). Inoltre non è possibile svolgere turni di lavoro notturni (dalle 22.00 alle 6.00).
Le ore destinate all’insegnamento vengono incluse nell’orario di lavoro e sono quindi considerate a tutti gli effetti ore lavorative. Questo vale anche per le ore di formazione obbligatorie in strutture esterne all’azienda.

Diritti e doveri nell’apprendistato

L’apprendista gode, in larga misura, dei diritti previsti per il lavoro subordinato (  Diritti e doveri dei lavoratori [32]), in particolare rispetto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali  [27] (contributi all’INPS, all’INAIL ed al Servizio Sanitario Nazionale).
Entrando nel dettaglio, la legge prevede che il datore di lavoro debba:

    • impartire all’apprendista l’insegnamento per il raggiungimento della qualifica;
    • garantire all’apprendista la frequenza ad un minimo di 120 ore di formazione esterna a contenuto teorico, relative alle competenze professionali e personali, che vengono sviluppate presso strutture formative idonee, generalmente sulla base degli accordi raggiunti dalle parti sociali e dagli Enti bilaterali di formazione costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati; tale impegno pu essere ridotto nel caso di apprendisti in possesso di qualifica o diploma idonei allo svolgimento delle mansioni;
    • collaborare con gli organi preposti all’organizzazione di corsi integrativi dell’addestramento pratico;
    • osservare i CCNL;
    • non esporre l’apprendista a lavori faticosi e non attinenti alla qualifica per la quale è stato assunto;
    • concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
    • non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
    • accordare permessi per frequentare i corsi di insegnamento complementare;
    • accordare permessi per sostenere esami per il conseguimento di titoli di studio;
    • informare periodicamente la famiglia sui risultati dell’addestramento (ad intervalli non superiori a 6 mesi);
    • non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie.

Non meno importanti sono tuttavia i doveri a cui è soggetto l’apprendista:

    • eseguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
    • prestare all’impresa la propria opera con diligenza;
    • comportarsi correttamente;
    • frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;
    • osservare le norme contrattuali.

La formazione esterna all’azienda nell’apprendistato

Le attività formative per gli apprendisti che si svolgono obbligatoriamente al di fuori dell’azienda sono strutturate in forma modulare. Sulla base del Decreto del Ministero del Lavoro dell’8.4.1998 i contenuti della formazione devono articolarsi in:

    • formazione a carattere trasversale, della durata minima pari al 35% del carico orario complessivo, riguardante il recupero di conoscenze linguistiche e logico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative, gestionali ed economiche;
    • contenuti a carattere professionalizzante, di tipo tecnico-scientifico e operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali.

I curriculum della formazione vengono definiti sulla base di accordi tra i rappresentanti delle parti sociali e vengono adottati successivamente con Decreto del Ministero del Lavoro, d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione e sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni. Iniziative sperimentali per la messa a punto dei programmi sono attualmente in corso, e va ricordato che l’intera materia entra nel quadro della riforma della scolarità superiore e della formazione professionale in fase di discussione al Parlamento.