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Lavoro
affittasi
La
possibilità di costituire Agenzie di lavoro temporaneo è stata
introdotta in Italia dalla legge 196/97 e dai relativi regolamenti applicativi.
Le prime Agenzie hanno cominciato ad operare, dopo le necessarie autorizzazioni,
sul finire dellanno e i collocamenti di lavoratori in affitto sono
iniziati nel 1998. La legge prevede che lattività di fornitura di
lavoro temporaneo possa essere esercitata da Società di Capitali
o Cooperative di produzione e lavoro, italiane o comunitarie,
che siano in possesso di unautorizzazione amministrativa rilasciata
a seguito dellaccertamento dei requisiti di legge e in particolare
del fatto che lAgenzia abbia proprie sedi in almeno 4 regioni italiane
e disponga di un capitale sociale minimo di 1 miliardo di lire e di un
deposito cauzionale di ulteriori 700 milioni (il tutto, evidentemente,
a garanzia dei lavoratori assunti, che dipendono dallAgenzia per
gli aspetti retributivi e previdenziali del loro rapporto di lavoro).
Le Agenzie autorizzate ad operare vengono iscritte ad un Albo istituito
presso il Ministero del Lavoro, secondo le procedure previste dai Decreti
Ministeriali 381 e 382/1987. Attualmente circa una trentina di Agenzie
autorizzate hanno iniziato ad operare sul territorio nazionale. Cerca
quelle presenti in Friuli-Venezia Giulia nellindirizzario.
Essendo "imprese" le Agenzie di lavoro temporaneo si preoccupano
di far fruttare il loro business, che è il collocamento "in affitto"
di proprio personale presso aziende utilizzatrici. Se unazienda
ha necessità di utilizzare un lavoratore, che in linea di principio dovrebbe
possedere una professionalità medio-alta, per un periodo limitato di tempo,
invece di assumerlo direttamente, magari utilizzando forme contrattuali
flessibili o atipiche, pu rivolgersi ad unAgenzia di lavoro temporaneo,
che individua tra i suoi dipendenti a tempo indeterminato (caso ancora
molto raro) o nel suo indirizzario di "aspiranti lavoratori temporanei"
la persona in possesso delle caratteristiche professionali richieste e
la pone a disposizione dellazienda per il periodo concordato. Se
si tratta di un aspirante lavoratore temporaneo, ovviamente, lAgenzia
provvede a stipulare con lui un contratto di lavoro interinale a tempo
determinato.
Poiché le Agenzie per ogni lavoratore "prestato" percepiscono
un compenso è facile comprendere il loro interesse a collocare il maggior
numero di lavoratori presso le aziende clienti. Da questo punto di vista
le Agenzie svolgono una funzione di facilitazione dellincontro tra
domanda e offerta di lavoro, e per certi versi dovrebbero avere grande
interesse ad agevolare anche laggiornamento e la crescita professionale
dei propri dipendenti. Per questo la legge 196/97 ha inteso rafforzare
questa potenziale funzione di promozione esercitata dalle Agenzie obbligandole
a versare un contributo pari al 5% della massa salariale pagata ai lavoratori
in affitto in un Fondo che dovrà essere utilizzato, sulla base di unintesa
tra Associazioni imprenditoriali e sindacati, per la formazione professionale
e continua dei lavoratori interinali.
Come
rivolgersi a tali agenzie
Ci
si rivolge a queste agenzie come a quelle che curano la selezione del
personale, e come in qualsiasi autocandidatura, non sussistendo particolari
vincoli istituiti dalla legge. E opportuno inviare loro il proprio
curriculum vitae, congiuntamente ad una lettera in cui si richiede
che il proprio nominativo venga tenuto in considerazione e venga inserito,
se non sussistono occasioni di lavoro immediate, nel loro archivio.
Una volta inviata la lettera, è bene contattarle periodicamente (ma non
troppo frequentemente), per avere informazioni sulla posizione della propria
candidatura.
Dopo aver ricevuto la nostra candidatura e prima di inserire i nostri
dati nel proprio archivio, i responsabili dellagenzia possono in
alcuni casi procedere ad un colloquio, finalizzato a verificare, attraverso
un contatto personale, le nostre caratteristiche ed attitudini.
Si rammenti che il servizio fornito a chi cerca lavoro è gratuito. Infatti
i "clienti", da cui tali agenzie traggono i loro guadagni, sono
le aziende utilizzatrici del lavoro temporaneo.
Si rammenti, inoltre, che qualora lAgenzia proponga unassunzione
a tempo determinato è tenuta a definire un contratto in forma scritta;
nel caso in cui questo non avvenga il contratto non è nullo ma viene immediatamente
a trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato, con la conseguenza,
tra laltro, dellobbligo per lAgenzia di versare al lavoratore
unindennità di disponibilità (secondo quanto previsto dal Contratto
nazionale collettivo di lavoro delle Agenzie interinali) per i periodi
in cui non è inviato in missione.
Va da sé che questa fattispecie di contratto (a tempo indeterminato) non
verrà adottata quasi mai dallAgenzia, non esistendo alcun vantaggio
a praticarla.
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