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  Agenzia regionale per l’Impiego (ex agenzia regionale del lavoro)  
     
 

Gli interventi dell’Agenzia regionale per l’Impiego

Il Friuli-Venezia Giulia rappresenta il primo esempio di trasferimento delle competenze in materia di lavoro dallo Stato alla Regione in attuazione del Decreto legislativo n. 514 del 1996.
La Regione si è data un’importante politica per l'impiego fin dal 1985 quando fu istituita l'Agenzia del Lavoro con la legge regionale n. 32. Nonostante i primi positivi risultati, l'Agenzia regionale del Lavoro ha sofferto a lungo la separatezza rispetto alle strutture statali del collocamento e dei servizi all'impiego (comunemente chiamati uffici del lavoro) che si è manifestata in un’evidente frattura tra le politiche dello Stato e quelle della Regione: per quest’ultima il principale strumento d'azione per favorire le assunzioni e la nuova imprenditorialità era rappresentata dagli incentivi finanziari.
Le accresciute competenze regionali e la legge di riforma hanno consentito di unificare in una sola struttura, la nuova Agenzia regionale per l'Impiego, le precedenti competenze regionali e gran parte di quelle degli uffici ministeriali già operanti in Friuli-Venezia Giulia.
La nuova struttura regionale è un’organizzazione reticolare in cui tutti i servizi al pubblico dell'Agenzia per l'Impiego sono erogati in sede decentrata attraverso le ex-Sezioni Circoscrizionali
 [75], oggi uffici dell'Agenzia.
E' una scelta di decentramento che consente quasi sempre di avere un ufficio dell'Agenzia a venti chilometri di distanza da ogni località della Regione.

Le competenze dell’Agenzia regionale per l’Impiego

Sulla base dei nuovi poteri attribuiti alla Regione dal D.lgs. 514 del 1996, le competenze dell'attuale Agenzia regionale per l'Impiego riguardano tutti gli adempimenti in precedenza attribuiti agli organi periferici del Ministero del Lavoro e in particolare la gestione del collocamento (  liste di collocamento [63]), dei servizi all'impiego e delle controversie collettive. In questo campo l’Agenzia si avvale del personale trasferito dall’amministrazione statale (ex-Uffici regionale e provinciale del Lavoro). Considerando la delicata fase di passaggio che stiamo vivendo utilizzeremo comunque in questa Guida, il più delle volte, il termine ex-Sezione Circoscrizionale per l’Impiego [75] per indicare gli uffici periferici un tempo facenti capo al Ministero del Lavoro e oggi sotto la responsabilità dell’Agenzia (sicuri di favorire ancora la comprensione da parte dei fruitori della Guida stessa).
Le competenze ereditate dalla preesistente Agenzia del lavoro riguardano:

    • incentivi per le assunzioni;
    • incentivi per l’autoimpresa;
    • borse di studio;
    • azioni positive e sperimentali, ecc...

Le competenze attribuite alla nuova Agenzia dalla legge regionale di riforma sono inoltre:

    • l’attuazione dei programmi per la riduzione d’orario;
    • le azioni a sostegno del ricollocamento;
    • l’osservatorio del mercato del lavoro.

Gli interventi dell’Agenzia regionale per l’Impiego

Nel perseguimento degli obiettivi di politica attiva del lavoro, l'Agenzia regionale per l'Impiego:

    • elabora ed adotta il Programma e i regolamenti attuativi;
    • esercita le funzioni delegate alla Regione in materia di collocamento ed avviamento al lavoro ed attua gli interventi programmati;
    • partecipa agli European Employment Services (Servizi europei dell’occupazione - EURES) istituiti con decisione della Commissione dell’Unione Europea del 22 ottobre 1993;
    • attua iniziative d’informazione ed orientamento professionale e del lavoro con particolare riferimento ai soggetti in difficoltà occupazionale;
    • provvede all’osservazione e al monitoraggio del mercato del lavoro svolgendo indagini statistiche e rilevazioni strumentali alla programmazione degli interventi;
    • collabora con le competenti strutture regionali per l’individuazione dei fabbisogni di formazione professionale, in relazione alle previsioni del Programma;
    • concede le indennità previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI.

L’Agenzia attua gli interventi di politica attiva del lavoro attraverso programmi annuali deliberati dalla Giunta regionale. Il programma approvato per il 1999, l’ultimo allo stato attuale, prevede:

    • incentivi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione che possono essere concessi alle imprese ed ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni aventi sede, sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia nonché ai soggetti esercenti libere professioni in forma individuale o associata, che svolgano la propria attività, ai sensi di legge, nell'ambito della regione, secondo i seguenti interventi:
      • Intervento a) assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di lavoratori/trici, privi di reddito derivante da lavoro dipendente ed esclusi da trattamenti di C.I.G.S. o di indennità di mobilità, che, alla data di assunzione od inserimento lavorativo, si trovino, con riferimento alla normativa vigente a tale data, nelle condizioni di dover svolgere attività di lavoro dipendente per un periodo non superiore a 5 anni per il raggiungimento del requisito contributivo che, congiuntamente al possesso dell'età prevista dalla legge, consenta il pensionamento.
      • Intervento b) assunzioni di lavoratrici con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, per sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
      • Intervento c) assunzioni di lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, effettuate dalla medesima impresa al termine di un contratto a tempo determinato instaurato per sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
      • Intervento d) assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di lavoratrici di età superiore ai 40 anni.
      • Intervento e) assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di lavoratori di età superiore ai 40 anni, iscritti nelle liste di collocamento da più di 12 mesi e da meno di 24 mesi ed appartenenti ad un nucleo familiare che nell'anno fiscale precedente a quello dell'assunzione abbia avuto un reddito non superiore a quindici milioni di lire.
      • Intervento f) assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di soggetti portatori di handicap e persone soggette a rischio di emarginazione quali tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, alcoolisti, ex alcoolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, e di altre persone a rischio di emarginazione segnalate dalle competenti strutture pubbliche.
      • Intervento g) assunzioni a tempo indeterminato, o inserimenti lavorativi in cooperativa, anche a tempo parziale, di soggetti con difficoltà psichiche e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico.
      • Intervento h) assunzioni a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente legislazione sul collocamento obbligatorio, di soggetti qualificati invalidi dalla normativa statale nonché di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
      • Intervento i) assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, o inserimenti lavorativi in cooperativa di lavoratori che risultino essere stati titolari di un’attività di impresa appartenente al settore del commercio, di familiari che prestavano attività continuativa di lavoro nell’impresa familiare, o, in caso di società di persone, di soci a responsabilità illimitata, i quali, in seguito alla cessazione dell’attività dell’impresa, appartenente sempre al settore commerciale, siano iscritti nelle liste di collocamento da più di tre mesi.

Come vedi, in molte situazioni l’Agenzia regionale per l’Impiego pu intervenire per facilitare l’inserimento lavorativo di persone, giovani e non, che si trovino in determinate condizioni, attraverso l’abbattimento di una parte variabile del costo del lavoro per le imprese. Ovviamente spetta ai datori di lavoro, e non agli assunti, fare domanda presso l’Agenzia per ottenere tali benefici. A volte per capita che i datori di lavoro, specie nelle aziende più piccole, non siano a conoscenza di tutte le opportunità e quindi, se pensi di ricadere in una delle condizioni sopra descritte, pu essere vantaggioso per te fare presente al potenziale datore di lavoro la possibilità di usufruire dei benefici.
Ricordiamo che qualora le assunzioni per le quali viene richiesto il contributo siano a tempo parziale, questo non deve risultare inferiore al 50% dell'orario previsto per il tempo pieno. Analogamente, gli inserimenti lavorativi in cooperativa sono ammissibili a beneficio qualora l'attività svolta dal socio non risulti inferiore al 50% dell'orario previsto a tempo pieno dal CCNL di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa richiedente. Le suddette assunzioni, od inserimenti lavorativi in cooperativa, nonché le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, sono ammissibili a contributo qualora avvengano nel corso dell'anno 1999 e riguardino soggetti residenti nel territorio regionale.

    • incentivi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali, che possono essere concessi a nuove imprese costituite da giovani, donne, disoccupati, cassaintegrati, lavoratori in mobilità, portatori di handicap, persone soggette a rischio di emarginazione, rientranti nella definizione di piccola impresa di cui alla vigente normativa comunitaria e nei limiti di finanziamento cosiddetto "de minimis" da questa previsti. Qualora l'attività venga svolta in forma societaria la partecipazione dei sopra elencati soggetti deve essere prevalente. I contributi possono essere concessi per spese di investimento, per l'acquisizione di servizi reali e di consulenza, per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale, secondo i seguenti interventi:
      • Intervento a) contributi per progetti d'impresa ordinari. In tali casi i contributi per l'acquisizione di servizi reali e di consulenza sono limitati alla copertura delle spese per le attività promozionali e per la consulenza fiscale e commerciale.
      • Intervento b) contributi per progetti d'impresa che introducono, anche in via sperimentale, tecnologie e itinerari professionali di alta specializzazione comportanti innovazione di processo e di prodotto tali da conseguire minori impatti ambientali oppure presentati da donne o da società a rilevante presenza femminile. In tali casi i contributi per l'acquisizione di servizi reali e di consulenza, oltre alla copertura delle spese per attività promozionali e per consulenza fiscale e commerciale, sono concessi per la copertura di spese relative all’attuazione di piani di formazione imprenditoriale, all’assistenza nella fase di progettazione dell'iniziativa imprenditoriale, alla consulenza specialistica nella fase di avvio dell'iniziativa fornita anche mediante l'affiancamento di figure di tutorship.
    • Altri interventi di politica attiva del lavoro mirati, come:
    • interventi per favorire l'occupazione dei soggetti attraverso piani occupazionali presentati da nuove imprese, nuove unità locali od in conseguenza dell'avvio di nuove linee produttive o di fornitura di servizi.
    • interventi per il sostegno di piani occupazionali finalizzati al recupero di maestranze in uscita da attività cessate od in fase di crisi o di ristrutturazione.
    • borse di studio concesse a giovani, a disoccupati, lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ovvero collocati in mobilità per i seguenti corsi: corsi formativi di elevato contenuto professionale; corsi di riqualificazione professionale; corsi di formazione imprenditoriale.
    • interventi per il ricollocamento di lavoratori espulsi dalla Seleco nell'ambito del processo di ristrutturazione aziendale avviato. Tali azioni saranno inserite, con le procedure previste, nell'ambito del Programma di politica attiva del lavoro e disciplinate da apposito regolamento di attuazione.
    • studi e ricerche.
    • progetti speciali per favorire la circolazione delle informazioni e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Informazioni sulle attività dell’Agenzia regionale per l’Impiego

Le informazioni circa le opportunità offerte dalle iniziative avviate grazie all’intervento dell’Agenzia regionale per l’Impiego possono essere reperite:

    • presso la sede dell’Agenzia stessa;
    • presso gli Uffici periferici dell’Agenzia (vedi anche ex-Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego [75]);
    • presso i diversi centri di informazione e di orientamento (  Informazioni [45]).

Nelle altre Regioni

Presso altre regioni italiane già la Legge 56/87 aveva istituito le Agenzie regionali per l’Impiego. Si trattava per di organi tecnici e progettuali che predisponevano programmi e progetti in materia di mercato del lavoro. Le attività di tali Agenzie erano finalizzate a:

    • incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
    • promuovere iniziative volte all’incremento dell’occupazione;
    • favorire l’impiego di soggetti più deboli nel mercato del lavoro;
    • sottoporre agli organi competenti proposte e programmi di politica attiva del lavoro a livello locale.

La riforma del servizi per l’impiego introdotta dalla legge 196/97 è attualmente in fase di attuazione e porterà al progressivo decentramento alle Regioni dei compiti una volta esercitati dagli organi periferici del Ministero del Lavoro, sul modello di quanto avvenuto in Friuli-Venezia Giulia.